Ecobonus e sismabonus con cessione del credito solo a soggetti terzi e collegati ai lavori ammessi in detrazione: l'Agenzia delle Entrate con due interpelli pubblicati il 16 luglio 2019 nega la possibilità di cedere l'agevolazione a se stessi.
Ecobonus e sismabonus con cessione del credito ristretta solo a soggetti terzi e direttamente collegati ai lavori che hanno fatto sorgere il diritto alla detrazione. In due diverse risposte ad interpello pubblicate il 16 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate fissa limiti precisi.
I casi sono pressoché simili e collegabili tra loro.
L’istanza di interpello n. 247 è presentata da un contribuente che non avrebbe abbastanza capienza Irpef per fruire della detrazione prevista per lavori di riqualificazione energetica e che intende cedere il credito corrispondente alla società di cui egli stesso è socio ed amministratore.
L’istanza di interpello n. 249 riguarda invece un contribuente che intende cedere la detrazione per lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) e per lavori antisismici (sismabonus) all’impresa subappaltatrice dei lavori di cui egli stesso è titolare.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è univoca: per la cessione del credito di ecobonus e sismabonus è necessario che sussista un rapporto di terzietà tra cessionario e cedente, e che vi sia un collegamento diretto con i lavori effettuati. La sostanza è tuttavia che è impossibile cedere il credito corrispondente alla detrazione a se stessi.
Analizziamo singolarmente i due interpelli pubblicati il 16 luglio 2019 dall’Agenzia delle Entrate.
Ecobonus e sismabonus, no alla cessione del credito alla società di cui si è socio e amministratore
La risposta all’interpello n.247 del 16 luglio 2019 riguarda il caso di un contribuente che intende effettuare lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione di importo elevato, per i quali non avrebbe abbastanza capienza Irpef per fruire direttamente della detrazione.
L’idea è quindi quella di cedere il credito corrispondente alla detrazione per i lavori volti alla riqualificazione energetica alla società della quale è amministratore e socio.
La normativa prevede la possibilità di cessione del credito ad altri soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, ma per l’Agenzia delle Entrate non basta che il collegamento sia relativo al possesso di quote nella società cessionaria.
I confini fissati dall’Agenzia delle Entrate sono chiari: per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione:
“La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.”
Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione non è soddisfatto nel caso in cui il titolare del diritto alla detrazione sia socio e amministratore della società alla quale egli stesso intende cedere il credito.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 247 del 16 luglio 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)
Niente cessione credito ecobonus e sismabonus alla propria l’impresa che subappalta i lavori
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è simile nel caso in cui il titolare del diritto alla detrazione, questa volta sia per l’ecobonus che per il sismabonus, sia anche il titolare dell’impresa che ha subappaltato i lavori.
Nel caso oggetto dell’interpello n. 249, la possibilità di cessione del credito a se stessi viene negata in quanto non sussiste un rapporto di terzietà tra impresa cessionaria e contribuente cedente.
Il contribuente non può cedere il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante per i predetti lavori a favore della propria azienda individuale subappaltatrice di una parte degli interventi necessari.
Nei diversi documenti di prassi citati nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che:
“nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.”
È tuttavia importante che venga rispettato un ulteriore requisito: quella della terzietà tra titolare del diritto alla detrazione ed impresa alla quale è ceduto il credito. Così non è per ovvie ragioni nel caso in cui il contribuente cedesse il credito alla ditta individuale subappaltatrice dei lavori di cui è egli stesso titolare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus e sismabonus, cessione del credito solo a soggetti terzi e collegati ai lavori