Ecobonus, i testi definitivi dei decreti attuativi sui requisiti tecnici dei lavori e sulle asseverazioni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020. Si completa il quadro delle regole per l'accesso al superbonus del 110% e alle detrazioni fiscali ordinarie sui lavori in casa.
Ecobonus, per le detrazioni ordinarie e per il superbonus del 110% diventano operativi i nuovi requisiti tecnici dei lavori ed i massimali di spesa.
Le novità emergono dal testo dei decreti attuativi del MISE pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, in vigore dal giorno successivo. Accanto al decreto sui requisiti dei lavori, è stato pubblicato il decreto asseverazioni, applicabile esclusivamente ai fini dell’ecobonus e del sismabonus del 110%, così come per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Mentre si attende il voto definitivo alla legge di conversione del decreto agosto per l’ufficialità delle novità volute per semplificare l’accesso al superbonus del 110%, i due decreti del MISE completano il pacchetto delle disposizioni attuative necessarie.
Si attende ora solo il lancio della piattaforma per la cessione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione per l’esercizio dell’opzione partirà il 15 ottobre 2020.
Ecobonus, decreti requisiti tecnici e asseverazioni in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020
Sono gli allegati al testo del decreto del MISE sui requisiti tecnici a fissare i parametri specifici per l’accesso alle detrazioni fiscali. L’avvio dell’ecobonus del 110% porta alla definizione delle regole specifiche per tutte le detrazioni che comportano un risparmio energetico, compreso il bonus facciate del 90%.
L’applicazione dei nuovi requisiti tecnici e dei massimali di spesa fissati dal decreto MISE sarà obbligatoria solo per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del provvedimento del MISE.
Per i lavori la cui data di inizio lavori sia antecedente - da comprovare tramite apposita documentazione - si applicano le vecchie regole.
Il “prezzario” dei lavori è al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione dei lavori.
Restano fuori dai limiti di congruità delle spese sostenute i lavori rientranti nel sismabonus, sia se detraibili al 110% che se ammessi in detrazione con le aliquote ordinarie (anche se abbinati con lavori di riqualificazione energetica). In tal caso, il MISE lascia libertà di scelta sul costo dei lavori.
Per i lavori rientranti nel superbonus del 110% sarà in ogni caso obbligatoria l’acquisizione dell’asseverazione tecnica, che comprenda la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del MISE.
- MISE - decreto attuativo requisiti tecnici e asseverazioni
- Ecobonus, scarica il testo dei decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020
Superbonus del 110%, ENEA in campo per asseverazioni e controlli
I requisiti delle asseverazioni, termini e modalità di trasmissione, sono contenuti nel testo del secondo decreto attuativo approdato in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2020.
Il tecnico abilitato dovrà compilare l’asseverazione su requisiti e prezzi dei lavori online, sul sito ENEA, utilizzando i moduli forniti dal MISE. L’invio dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per i lavori conclusi.
Il portale ENEA rilascerà quindi una ricevuta di trasmissione e le comunicazioni tra l’Agenzia ed il tecnico abilitato avverranno tramite l’area riservata disponibile sullo stesso portale informatico.
La gestione operativa degli adempimenti legati all’accesso al superbonus del 110% viene quindi affidata ad ENEA, che effettuerà anche le verifiche sui requisiti per l’accesso all’agevolazione fiscale, sulla congruità degli interventi rispetto ai costi specifici fissati dal decreto requisiti del MISE, e che il tecnico abilitato abbia sottoscritto una polizza assicurativa con massimale congruo, e comunque non inferiore a 500.000 euro.
Ferma restando l’applicazioni delle sanzioni penali in caso di reato, la sanzione prevista nel caso di asseverazioni o attestazioni infedeli è pari ad un minimo di 2.000 euro, e può salire fino a 15.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus, decreto requisiti tecnici e asseverazioni: testo definitivo in Gazzetta Ufficiale