L'Agenzia delle Entrate interviene sulla questione del calcolo dell'Ecobonus per i lavori effettuati in anni fiscali diversi sullo stesso immobile chiarendo che, se non c'è correlazione, è possibile distinguere gli interventi per usufruire delle detrazioni
Ecobonus, è possibile usufruire di detrazioni distinte per interventi diversi effettati sullo stesso immobile in anni d’imposta differenti?
Sì, se i lavori di efficientamento energetico possono essere certificati come autonomi e non sono l’uno la continuazione dell’altro.
Questo, in sintesi, quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello numero 143/2023, del 23 gennaio, in cui interviene nuovamente su una questione molto sentita da imprese e contribuenti, spesso alle prese con interventi che si protraggono oltre il previsto.
Nell’intervento l’Agenzia chiarisce anche i casi in cui è possibile usufruire di detrazioni distinte per i diversi interventi e quelli, invece, in cui occorre considerare i lavori in relazione tra loro ai fini del calcolo degli sgravi fiscali.
Ecobonus e calcolo delle detrazioni: quando gli interventi sono autonomi e quando no?
L’occasione per fare il punto sulla situazione è fornita dal quesito posto da una società che ha effettuato, in due anni distinti, due diversi interventi sul medesimo stabile di proprietà.
Nel 2019 ha fatto eseguire da una ditta la copertura del tetto dello stabile, mentre nel 2020 la sostituzione degli infissi nello stesso immobile da una ditta differente.
Entrambi gli interventi rientrano nelle agevolazioni (ecobonus) previste dall’articolo 1 comma 345 della Legge 296/2006.
Per entrambi i lavori è stata presentata la documentazione prevista, ovvero, una CILA per ciascun intervento, fatture distinte per i pagamenti, distinte comunicazioni di fine lavori e due diverse e autonome comunicazioni all’ Enea.
Nel quesito l’azienda chiede chiarimenti circa la corretta modalità di fruizione della detrazione relativa all’ecobonus in termini di limiti di spesa agevolabili, ovvero, se considerare i due lavori come prosecuzione di un unico intervento, o, se invece possano essere considerati come indipendenti e di conseguenza poter richiedere il beneficio fiscale per entrambi.
Nella sua risposta l’Agenzia fornisce un’indicazione chiara su come procedere in questo caso specifico e nei casi analoghi in relazione alla richiesta dell’ecobonus per interventi diversi effettuati in anni diversi.
Ecobonus: calcolo di limiti di spesa e detrazioni in caso di più interventi
Richiamandosi alle circolari numero 17/E del 2015 e numero 19/E del 2020, l’Agenzia chiarisce, in via preliminare, che nel caso in oggetto è possibile considerare i due interventi come autonomi e distinti, dal momento che tale autonomia è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto, ovvero, dall’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione (CILA, fatture, comunicazione ENEA).
Di conseguenza, la società può richiedere l’agevolazione dell’ecobonus per entrambi gli interventi, ciascuno per l’anno d’imposta considerato, nel limite annuale di spesa ammissibile.
In base a quanto stabilito dall’articolo 14 del Dl 63/2013, che disciplina la materia, per il primo intervento la società potrà usufruire di una detrazione del 65 per cento (periodo d’imposta 2019) fino a un massimo di 60 mila euro, e del 50 per cento (periodo d’imposta 2020) per il secondo intervento, anche in questo caso per un massimo di 60 mila euro.
Come funziona l’ecobonus per gli interventi autonomi?
Ma come fare a stabilire quando è possibile usufruire dell’ecobonus per gli interventi autonomi e quando, invece, no?
Come già sottolineato, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta già in passato sulla questione, a seguito di quesiti simili posti alla sua attenzione.
In generale, per stabilire la corretta modalità di fruizione della detrazione è necessario stabilire se gli interventi in oggetto siano autonomi e indipendenti, o se invece, abbiano un rapporto di correlazione, tra loro, ovvero siano uno la continuazione dell’altro.
Il comma 4 dell’articolo 16-bis del TUIR stabilisce che, nel caso in cui gli interventi eseguiti in ciascun anno siano di mera prosecuzione, allora, ai fini del computo delle spese massime ammesse si tiene conto delle spese sostenute in tutti gli anni.
Un vincolo che, nella circolare numero 17/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce non debba essere applicato agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando il rispetto del limite massimo annuale di spesa ammissibile.
Nella circolare numero 19/E del 2020, infine, l’Agenzia stabilisce i termini per la definizione di “intervento autonomo”, ovvero, l’autonomia deve essere dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto e dall’espletamento dei necessari adempimenti amministrativi.
Di seguito il documento completo dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus, come effettuare il calcolo delle detrazioni per interventi diversi sullo stesso immobile?