Ecobonus 110% anche in caso di comodato d’uso, se i lavori rispettano i requisiti

Rosy D’Elia - Irpef

Ecobonus 110% anche in caso di comodato d'uso, se i lavori rispettano i requisiti richiesti dalla norma. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 327 del 9 settembre 2020, che si sofferma anche sulle diverse modalità di fruizione dell'agevolazione: detrazione, sconto in fattura, cessione del credito.

Ecobonus 110% anche in caso di comodato d'uso, se i lavori rispettano i requisiti

Ecobonus 110% accessibile anche per lavori effettuati su un immobile in comodato d’uso, a patto che gli interventi rispettino i requisiti richiesti dalla norma.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 327 del 9 settembre 2020.

Si tratta di uno dei quattro documenti pubblicati dall’Amministrazione finanziaria nella stessa giornata sul tema, strumenti utili per i contribuenti che devono orientarsi nella normativa di riferimento alla luce delle novità introdotte dal Decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 327 del 9 settembre 2020
Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)

Ecobonus 110% anche in caso di comodato d’uso, se i lavori rispettano i requisiti

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che risiede in un immobile che fa parte di un
edificio quadrifamiliare
sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019.

Ha intenzione di “sostituire l’attuale generatore di calore con una pompa di
calore”
beneficiando dell’ecobonus del 110% e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio e se queste sono applicabili anche ai lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio sulla porzione di unità quadrifamiliare in cui abita.

Si tratta, quindi, di un doppio interrogativo che l’Agenzia delle Entrate scioglie nella risposta all’interpello numero 327 del 9 settembre 2020:

  • via libera all’ecobonus del 110% con un contratto di comodato d’uso gratuito, ma ci sono alcune particolari condizioni da rispettare;
  • impossibile beneficiare della superdetrazione per i lavori di tinteggiatura, che invece rientrano nel bonus facciate.

Ecobonus 110 anche in caso di comodato d’uso se i lavori rispettano i requisiti

Nel riepilogare le condizioni di accesso all’agevolazione, il documento chiarificatore sottolinea che si ha diritto al superbonus per le spese che riguardano specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici, cosiddetti lavori trainanti, ma anche per altri interventi, realizzati insieme ai primi, che si definiscono lavori trainati.

In ogni caso, per ottenere l’agevolazione devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in condominio;
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Alla luce delle regole chiarite e dal momento che non è stato precisata la tipologia dell’immobile, l’Amministrazione finanziaria arriva a una conclusione a due vie:

  • se l’immobile in cui il contribuente risiede con un contratto di comodato d’uso ha le caratteristiche sopra menzionate e rispetta ogni altra condizione prevista dalla norma è possibile beneficiare dell’ecobonus del 110% per la sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare;
  • se, invece, l’immobile fa parte di un condominio minimo, con un numero non superiore a otto condomini, la “maggiore aliquota si applica solo se l’intervento sopra elencato è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 effettuato sulle parti comuni condominiali” e sempre a patto che si assicuri il miglioramento di due classi energetiche o se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate specifica le modalità di utilizzo delle due agevolazioni sotto la lente di ingrandimento, ecobonus del 110% e bonus facciate.

In entrambi i casi è possibile scegliere tra detrazione, sconto in fattura o cessione del credito ad altri soggetti, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, in linea con quanto stabilito dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

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