Le eccedenze ACE possono essere portate in riduzione del reddito da concordato preventivo biennale, infrangendo la barriera del reddito minimo individuato dal Decreto Legislativo numero 13/2024

L’imponibile minimo del Concordato Preventivo Biennale per le partite IVA è veramente un limite invalicabile come appare?
In effetti non è esattamente così, vi è infatti una casistica non espressamente individuata dal Decreto Legislativo numero 13/2024 che consente di ridurre il reddito imponibile, prescindendo dal limite minimo individuato dallo stesso Decreto e che riguarda le eccedenze ACE.
L’articolo 16 relativo alla determinazione del reddito di impresa, in particolare, indica che
“al reddito proposto oltre alle perdite da partecipazione potranno essere portati in diminuzione i valori da minusvalenze, perdite su crediti e sopravvenienze passive
...lo stesso comma 4 che fissa il reddito minimo consente di poter riportare negli esercizi successivi la eventuale perdita non utilizzata...”
Non è cosi come sembra
Il reddito minimo del CPB è individuato al comma 4 dell’articolo 16 sopra citato
“4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro…”
Una disposizione secca, limpida, indiscutibile ma, come già accaduto in passato, quello che a prima vista appare semplice e chiaro da interpretare non è così come sembra.
In effetti quanto sopra non può essere letto che con riferimento ai commi precedenti dello stesso articolo e non vi è alcuna espressa determinazione ostativa all’applicazione di disposizioni agevolative contemplate in altre norme di legge.
I precedenti delle società di comodo
L’articolo 30 della legge 724/1994, la norma che ha introdotto la disciplina delle “società di comodo”, prevede la determinazione di un reddito minimo da imputare ai soggetti giuridici che non soddisfano precise specifiche.
Questo reddito minimo è stato oggetto di commento da parte della Agenzia delle Entrate, la quale ha più volte ribadito il concetto che, se non espressamente escluso dalla norma, la determinazione di un reddito minimo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 12/E del 2014 al punto 1.3 è esemplare nel ribadire il concetto:
“Come già chiarito nella circolare numero 3/E del 4 marzo 2013, in tema di maggiorazione IRES per le società non operative, si conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge numero 724 del 1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (cfr. circolari n. 25/E del 4 maggio 2007 e n. 53/E del 21 dicembre 2009)”
- Redditi determinati in modo presuntivo: il reddito minimo delle società di comodo
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 12/E del 2014 - Nel punto 1.3 si tratta un tema utile ai fini della comprensione degli effetti delle eccedenze ACE sul CPB
La stessa circolare conclude con una esplicita determinazione:
“Pertanto, le società identificate come di comodo, nell’ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.”
- Qual è la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione IRES per le società «di comodo»
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 3 del 4 marzo 2013
Le circolari richiamate evidenziano il primo concetto evidenziato ed in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 53/2009 specifica quanto segue:
“L’importo escluso da imposizione per effetto dell’agevolazione in esame dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.
Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest’ultimo con il reddito effettivo.”
- Calcolo imponibile ACE e conseguenze in dichiarazione dei redditi
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 53 E del 2009
Non tutte le agevolazioni fiscali sono uguali
La super deduzione del costo del personale, ad esempio, è una agevolazione fiscale “assorbita” nella determinazione del reddito di impresa e del reddito da CPB, ivi compreso l’importo minimo da dichiarare, mentre altro sono le applicazioni di disposizioni agevolative che operano a valle della determinazione del reddito di impresa ma possono comunque esplicarsi, come nel caso dell’Aiuto alla Crescita Economica, nel rettificare l’imponibile e se non diversamente disposto come appunto in questo caso dove il testo normativo nulla riporta al riguardo, possono essere applicate a favore del contribuente.
A voler fare una semplificazione estrema si potrebbe spiegare quanto sopra affermando che le agevolazioni fiscali fruite “internamente” al quadro di determinazione del reddito non influiscono sul reddito minimo.
L’ACE, e le sue eccedenze, esplicando i loro effetti nel quadro di determinazione dell’imposta possono, invece, esplicare i loro effetti riducendo il reddito minimo fiscale, non essendovi specifiche indicazioni rinvenibili nella norma o nella circolare 18 o anche nelle Faq pubblicate che ne regolano l’applicazione nell’ambito del calcolo del concordato preventivo biennale come avviene, invece, per le perdite, correnti e pregresse.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le eccedenze ACE infrangono il reddito minimo del concordato