Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% INPS: istruzioni sul pagamento

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione con anticipo del 40% dall'INPS: istruzioni su domanda, controlli e pagamento entro 15 giorni. Con la circolare numero 78 del 27 giugno 2020 fornisce tutti i dettagli utili sulle novità introdotte dal Decreto Rilancio. Entro la scadenza del 3 luglio la richiesta per i periodi di CIG precedenti al 18 giugno.

Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% INPS: istruzioni sul pagamento

Cassa integrazione con anticipo del 40% dall’INPS: con la circolare numero 78 del 27 giugno 2020, arrivano le istruzioni su domanda, controlli e modalità di pagamento.

Grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio per ridurre i tempi di attesa sull’erogazione delle somme a cui hanno diritto i lavoratori in cig ordinaria e in deroga, i datori di lavoro che chiedono il pagamento diretto INPS possono richiedere anche l’anticipo del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, con l’erogazione della prima tranche entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% dall’INPS entro la scadenza di 15 giorni

In linea con la necessità di accorciare i tempi anche i datori di lavoro hanno a disposizione solo 15 giorni dal periodo di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo per richiedere questa formula.

Come si legge nelle istruzioni fornite con la circolare numero 78 del 27 giugno 2020, la cassa integrazione con anticipo del 40% in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS è applicabile alle richieste inviate a partire dal 18 giugno per le seguenti tipologie di integrazione salariale:

  • CIGO;
  • Assegno ordinario FIS;
  • CIGD, cassa integrazione in deroga, esclusivamente per le domande che hanno ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori che operano nei Comuni delle zone rosse e nelle Regioni delle zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.

Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, la domanda deve essere presentata entro la scadenza del quindicesimo giorno, ovvero entro il 3 luglio 2020.

Il documento specifica:

“Si ritiene conforme alle finalità recate dal citato principio l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa”.

Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% dall’INPS: le istruzioni da seguire

Entro la scadenza dei 15 giorni o entro il 3 luglio, la domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i canali dedicati all’integrazione salariale di riferimento.

La cassa integrazione con anticipo del 40% deve essere richiesto secondo uno dei percorsi che seguono:

  • Servizi per aziende e consulenti;
  • CIG e Fondi di Solidarietà;
  • una delle tre opzioni:
    • Cig Ordinaria;
    • CIG in Deroga INPS;
    • Fondi di solidarietà.

All’interno delle procedure di domanda è possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, lasciando selezionata l’opzione che risulta già preimpostata sul “Sì” e richiede la compilazione dei seguenti campi:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Sul punto l’INPS specifica:

“Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%”.

Inoltre, per il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è necessario che il lavoratore invii all’indirizzo [email protected], una PEC con oggetto “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, oltre ad indicare nel testo i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) alleghi i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% dall’INPS: come funziona il pagamento

La cassa integrazione con anticipo INPS presuppone il pagamento del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

Nella circolare numero 78 del 2020, l’Istituto indica l’algoritmo per il calcolo:

“Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda”.

I massimali da considerare per l’anticipo nel 2020 sono i seguenti:

Prestazionieuro
CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41

Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata nella domanda.

Domanda cassa integrazione con anticipo del 40% dall’INPS: controlli sui dati inseriti

Se non vengono inseriti tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata.

Allo stesso modo non è possibile procedere se i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superano i controlli di correttezza formale:

  • codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
  • IBAN formalmente corretto;
  • totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
  • totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

L’esito dei controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. Eventuali errori verranno segnalati perché si possano correggere tempestivamente.

Nella circolare numero 78 del 27 giugno 2020 si legge:

“In fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione”.

Inoltre, l’istituto segnala alcuni elementi che potrebbero compromettere il buon esito dei controlli sulla domanda di cassa integrazione con anticipo del 40%:

  • la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto che, almeno in fase di primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di queste istruttorie;
  • la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.

Tutti i dettagli nella circolare numero 78 del 27 giugno 2020.

INPS - Circolare numero 78 del 27 giugno 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decretolegge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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