Documentazione transfer pricing, i chiarimenti su aspetti specifici relativi ai prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali alle imprese associate sono al centro della circolare numero 15 del 26 novembre 2021. Il documento spiega quali sono i documenti necessari per il riscontro del principio di concorrenza.
Documentazione transfer pricing, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su specifici aspetti relativi ai prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali.
Le indicazioni sono fornite nella circolare numero 15 del 26 novembre 2021.
Il documento di prassi ha come oggetto la disciplina relativa alla documentazione per fornire un riscontro della conformità al principio di concorrenza.
Nello specifico riguarda le condizioni e i prezzi di trasferimento delle multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono quanto indicato in documenti di prassi precedenti.
Documentazione transfer pricing: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La circolare numero 15 del 26 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su specifici aspetti della documentazione relativa al transfer pricing.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 15 del 26 novembre 2021
- Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Il documento di prassi ha come oggetto i prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
La recente circolare segue il provvedimento direttoriale del 23 novembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla documentazione necessaria per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza.
In altre parole si riferisce alle condizioni e ai prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate, regolamentati dall’articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997.
Il recente documento di prassi sostituisce quanto indicato in precedenti documenti di prassi in merito agli oneri documentali relativi ai prezzi di trasferimento e ha come riferimento i contributi raccolti al termine della consultazione pubblica che si è conclusa il 12 ottobre scorso.
Nella circolare viene richiamato il quadro normativo di riferimento, ossia l’articolo 110, comma 7 del TUIR, che regola il trattamento fiscale delle componenti reddituali che derivano da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato.
La norma si riferisce, in particolare, ai seguenti casi:
- società non residenti in Italia che direttamente o indirettamente controllano l’impresa;
- società non residenti in Italia che sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Dal momento che il tema dei prezzi di trasferimento è legato al fenomeno della doppia imposizione internazionale, l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ne ha fornito le regole attraverso apposite linee guida.
Le indicazioni dell’OCSE riguardano i prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali e riguardano il principio di libera concorrenza nell’ambito delle operazioni tra imprese associate residenti in due o più giurisdizioni fiscali differenti.
Documentazione transfer pricing: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Le norme prevedono sanzioni amministrative nel caso di rettifica del valore dei prezzi di trasferimento.
Nello specifico sono interessati i casi in cui:
- si verifichi una maggiore imposta;
- si verifichi una differenza del credito;
- si verifichi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore di libera concorrenza previste per l’esercizio della ritenuta.
In tali casi è prevista una sanzione amministrativa nella misura dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato o dell’importo delle ritenute non versate.
Tale sanzione non deve essere applicata se, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata dall’Agenzia.
Tale documentazione indicata è infatti idonea per il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente in possesso della documentazione deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Non è previsto un obbligo di predisposizione della documentazione ma viene incentivata l’adesione, in un’ottica di adempimento spontaneo.
Infatti, se il contribuente non trasmette la documentazione riceverà le sanzioni previste per i casi di infedele dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di infedele dichiarazione dei sostituiti d’imposta, previste negli articoli 1 e 2, Dlgs n. 471/1997.
Invece, se predispone e trasmette la documentazione con le modalità e i termini previsti dal provvedimento direttoriale e all’atto del controllo la fornisce agli organi ispettivi, non incorrerà in sanzioni.
Documentazione transfer pricing: finalità e struttura dei documenti
La circolare si concentra sulle finalità e sulla struttura della documentazione, con riferimento ai documenti denominati Masterfile e alla documentazione nazionale.
Inoltre, il documento di prassi si concentra sugli aspetti relativi alla documentazione delle stabili organizzazioni.
Nello specifico:
- la documentazione idonea per le piccole e medie imprese;
- la documentazione necessaria nel caso di scelta dell’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo che consiste nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.
La circolare fornisce chiarimenti in relazione ai profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea.
Il Masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, attraverso firma elettronica con marca temporale che deve essere apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella circolare sono illustrati gli aspetti relativi alla comunicazione del possesso della documentazione idonea.
La comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario di presentazione, sia che si tratti di documentazione tardiva, integrativa o sostitutiva di quella già presentata.
Il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente mediante remissione in bonis.
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