Digital tax, scadenza della comunicazione dei dati: 30 giugno 2022

Tommaso Gavi - Imposte

Digital tax, entro la scadenza del 30 giugno devono essere comunicati i dati relativi all'ammontare dei servizi imponibili erogati nel 2021. Si deve trasmettere telematicamente il modello DST, approvato dall'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Digital tax, scadenza della comunicazione dei dati: 30 giugno 2022

Digital tax, per i soggetti obbligati c’è una scadenza imminente, quella del 30 giugno 2022.

Entro tale data si deve inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per relativa all’ammontare dei servizi imponibili erogati nel 2021.

Tale importo è stato quello di riferimento per i versamenti, il cui termine era previsto per lo scorso 16 maggio 2022.

Il rimborso può essere prenotato utilizzando il modello DST, approvato dall’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Digital tax, scadenza della comunicazione dei dati: 30 giugno 2022

Ancora pochi giorni per provvedere alla scadenza della digital tax del 30 giugno 2022.

I soggetti chiamati all’adempimento sono quelli che hanno già versato l’imposta sui servizi digitali entro il termine dello scorso 16 maggio 2022, data entro la quale doveva essere comunicata la somma relativa ai servizi imponibili erogati nel 2021.

Per provvedere all’adempimento della fine del mese i soggetti obbligati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello DST, che è stato approvato dal provvedimento del 25 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate - Modello DST
Modello per l’invio dei dati relativi alla digital services tax, l’imposta sui servizi digitali.

L’invio del modello consente anche di prenotare la somma pagata in eccesso.

L’imposta sui servizi digitali deve essere corrisposta dalle imprese che nel 2021 rientrano nei seguenti requisiti:

  • realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 euro;
  • percepiscono nello stesso periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, ricavi da servizi digitali non inferiori a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato.

L’imposta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è prevista per il 3 per cento dei ricavi che derivano da servizi digitali per la veicolazione di pubblicità digitale su siti e social network.

Digital tax, come provvedere alla scadenza

Entro il 30 giugno 2022 i contribuenti in questione devono dichiarare i ricavi relativi all’anno 2021.

L’operazione può essere effettuata direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati.

Nel caso in cui il soggetto non sia residente in Italia, l’adempimento può essere portato a termine attraverso la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, anche tramite un proprio rappresentante fiscale.

Nel calcolo si deve tenere presente che i ricavi imponibili devono essere indicati al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto delle imposte indirette, compresa l’IVA.

Devono essere inclusi nella dichiarazione i seguenti servizi digitali:

  • fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

I ricavi imponibili sono quelli per i quali l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio dello Stato.

In altre parole, considerando ad esempio i servizi di pubblicità, devono essere inclusi i quelli per i quali la pubblicità appare sui dispositivi utilizzati all’interno dello Stato.

L’invio della comunicazione deve essere telematico, tramite l’utilizzo dell’apposito software e seguendo le linee guida indicate nelle specifiche tecniche.

Dopo la trasmissione, al soggetti sarà inviata la ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite lo stesso canale utilizzato.

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