Dichiarazione di successione, da chi deve essere pagata l'imposta sull'eredità relativa alla ad un immobile che deve essere venduto? La risposta all'interpello numero 471 del 7 novembre 2019 ha chiarito la situazione: l'imposta deve essere pagata dall'esecutore testamentario. Dopo la vendita, è necessaria una dichiarazione integrativa con ricavato e l'imposta relativa riliquidata tra gli eredi.
Dichiarazione di successione, da chi deve essere pagata l’imposta sull’eredità su un immobile da vendere? Al quesito di un contribuente replica l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 471 del 7 novembre 2019.
L’interrogativo del contribuente chiede spiegazioni sulle imposte da pagare su un immobile che deve essere venduto prima di dividerne il ricavato tra gli eredi.
Il documento chiarificatore rende noto che, anche nel caso in cui l’eredità non sia stata accettata da ognuno dei chiamati, esclusi i legatari, tutti sono obbligati alla dichiarazione di successione e rispondono solidalmente dell’imposta.
Il limite è determinato dal valore dei beni ereditari posseduti rispettivamente da ciascuno dei chiamati all’eredità.
Nel caso specifico, però, poiché è presente l’esecutore testamentario sarà lui a dover vendere l’immobile e quindi a dover pagare le imposte dovute.
Una volta conclusa la cessione, il ricavato e la somma relativa all’imposta dovranno essere indicate in una dichiarazione integrativa.
Quando, dunque, il diritto di credito avrà acquisito il caratteri di esigibilità e di liquidità, il ricavato della vendita dell’immobile e la relativa imposta saranno riliquidate seguendo i criteri indicati dall’articolo 28, comma 6 del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.
Dichiarazione di successione e vendita immobili: chi deve pagare l’imposta sull’eredità?
L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa da un quesito di un contribuente in relazione alla dichiarazione di successione e al pagamento dell’imposta sull’eredità nel caso in cui si debba vendere un immobile e dividerne il ricavato tra più eredi.
A fare chiarezza è la risposta all’interpello numero 471 del 7 novembre 2019.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 471 del 7 novembre 2019
- Dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento.
In merito all’interrogativo relativo alla dichiarazione di successione, il documento chiarificatore si esprime confermando l’obbligo di presentazione della dichiarazione da parte di tutti i chiamati all’eredità (compresi i legatari e gli esecutori testamentari) in quanto previsto dall’articolo 28, co. 2, del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.
L’Agenzia delle Entrate ha citato, appunto, il Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990).
Per quanto riguarda l’imposta di successione, ha richiamato l’articolo 36, comma 3, del Decreto legislativo numero 346 del 1990, specificando che:
“Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.”
Nel caso specifico, però, poiché sono presenti degli esecutori testamentari spetterà a loro il pagamento dell’imposta di successione, dal momento che sono anche incaricati della vendita dell’immobile e ne sono i possessori.
Una volta conclusa la vendita, quando il diritto di credito avrà acquisito il caratteri di esigibilità e di liquidità si dovrà presentare una dichiarazione integrativa indicante il ricavato della vendita e l’imposta di successione relativa, che sarà riliquidata in base all’articolo 28, comma 6 del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.
Dichiarazione di successione, l’imposta sull’eredità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta ad interpello 471, l’Agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni sulla dichiarazione di successione e sul pagamento dell’imposta sull’eredità nel caso in cui debba essere venduto un immobile.
Il documento chiarisce che, dopo la morte, i diritti si trasmettono agli altri soggetti.
In base all’articolo 29 del D.lgs. n. 346 del 31.10.1990 la dichiarazione di successione, che è obbligatoria, deve contenere le seguenti informazioni dei chiamati all’eredità e dei legatari:
- le generalità;
- la residenza;
- le accettazioni o le rinunce;
- “gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili (lett. n-bis)”
Per quanto riguarda l’esecutore testamentario, egli risulta possessore degli immobili in base all’articolo 703 del codice civile e dovrà quindi occuparsi del pagamento dell’imposta di successione.
Poiché si tratta di un “legato obbligatorio” di somma di denaro, gli effetti saranno prodotti sui legatari solamente a seguito dell’alienazione dei beni (articolo 36, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione di successione e vendita immobili: chi paga l’imposta sull’eredità?