Con l’avvicinarsi del termine ultimo previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024, è opportuno effettuare una puntuale verifica dell’avvenuta contabilizzazione delle fatture di acquisto ricevute nel 2024, per le quali si intende esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Sul punto è intervenuta oggi anche l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello nr. 115 del 17/04/2025

La risposta ad interpello 115 di oggi 17 aprile 2025 funge da spunto per richiamare le regole previste per la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
In questa sede non ci si riferisce a problematiche di indetraibilità IVA correlate alla specifica tipologia di operazione effettuata, o alla presenza di particolari limitazioni legate al regime applicabile al contribuente, bensì al diverso caso che vede il contribuente stesso perdere il diritto alla detrazione dell’imposta - che in condizioni “normali” poteva essere esercitato - a seguito del mancato rispetto dei tempi imposti dalla norma per la contabilizzazione sul registro IVA acquisti delle fatture ricevute.
Sotto il profilo normativo, occorre guardare all’articolo 19 del D.P.R. 633/72 (decreto IVA), che stabilisce che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato – al più tardi – con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
É quindi determinante comprendere quali siano le condizioni che consentono di esercitare il diritto alla detrazione IVA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 del già citato decreto 633/1972, così come riformulato dal D.L. 50/2017.
Esaustivi chiarimenti sul punto sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare nr. 1/E del 17 gennaio 2018, le cui indicazioni restano tutt’ora perfettamente valide, seppure, evidentemente, non ancora del tutto assimilate, visto che il recentissimo interpello sovra richiamato è teso, sostanzialmente, ad ottenere delucidazioni sul punto.
In estrema sintesi, affinché l’IVA assolta sugli acquisti possa essere portata in detrazione, è necessario che siano contestualmente rispettate due condizioni:
- deve essere verificato il presupposto di esigibilità dell’imposta (ex art. 6 D.P.R. 633/1972);
- la fattura di acquisto deve essere ricevuta ed annotata nel registro IVA acquisti.
Come evidenziato nella già menzionata Circolare, la registrazione della fattura di acquisto non può essere materialmente effettuata prima che la fattura stessa sia stata ricevuta, ovvero recapitata tramite il Sistema di Interscambio.
A partire dal momento di avvenuto recapito (ricordando che nel caso di fatture “messe a disposizione” rileva il momento in cui il destinatario del documento ne prende visione nell’area dedicata della piattaforma Fatture e Corrispettivi), la fattura può essere registrata in contabilità, e tale registrazione è condizione essenziale per poter portare in detrazione l’IVA sull’acquisto.
Occorre tenere altresì in considerazione il fatto che la norma prevede un termine ultimo di registrazione, solo nel rispetto del quale è possibile esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, posto che, come già ricordato, il diritto alla detrazione deve essere esercitato – al più tardi – con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Procediamo quindi a tradurre nel concreto le indicazioni cui sopra. A titolo esemplificativo, possiamo considerare un banale acquisto di merci destinate alla rivendita, consegnate nel 2024 (effettuazione dell’operazione). La fattura di acquisto è stata recapitata dallo SDI nel medesimo anno (disponibilità della fattura ai fini della contabilizzazione).
In questo quadro, è nel 2024 che si sono verificate entrambe le condizioni poste a fondamento della possibilità di esercitare, potenzialmente, il diritto alla detrazione dell’IVA: l’effettuazione dell’operazione (per le cessioni di beni mobili vale il momento della consegna), e la ricezione della fattura di acquisto.
Per chiudere il cerchio è necessario rispettare un ulteriore requisito, ovvero l’avvenuta annotazione della fattura sul registro IVA acquisti, che può:
- essere stata effettuata nel 2024 (a partire dalla data di ricezione ed entro il 31 dicembre);
- essere effettuata nel 2025, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA afferente al 2024, ovvero entro il 30 aprile 2025. In tal caso, al fine di tenere l’operazione distinta da quelle correnti del 2025, la registrazione deve essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA acquisti o comunque adottando una modalità di annotazione che consenta di distinguere l’operazione stessa.
In entrambi i casi, l’IVA a credito deve essere fatta valere in sede di dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024, ricomprendendo i dati dell’operazione nel quadro VF.
Si osservi che laddove la fattura ricevuta nel 2024 non sia stata annotata nel registro IVA acquisti in tale anno, né venga annotata entro il 30 aprile 2025, allora il diritto alla detrazione viene definitivamente meno.
Come ricordato nella risposta ad interpello 115/2025, infatti, la disponibilità della fattura di acquisto per la quale non si procede a registrazione nei tempi indicati è considerata una rinuncia al diritto di esercitare la detrazione, cui non è possibile rimediare presentando dichiarazione integrativa IVA.
In conclusione, entro il 30 aprile 2025 si rende opportuna una verifica finale, effettuata incrociando le fatture ricevute tramite SDI nel 2024 e le registrazioni effettuate sul registro IVA acquisti, al fine di controllare che tutti i documenti siano stati correttamente contabilizzati nel 2024 o, in apposito sezionale, entro il 30 aprile 2025, e le relative risultanze correttamente incluse nel quadro VF (operazioni passive e iva ammessa in detrazione) del modello IVA 2025 anno di imposta 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: 30 aprile 2025: termine ultimo per la detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute nel 2024