Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato lo scorso 15 novembre la nota n. 17146 del 2022 con la quale ha delineato gli obblighi a cui le associazioni dovranno sottostare ai fini del deposito dei bilanci e delle scadenze da rispettare.
Lo scorso 7 novembre sono decaduti i termini a disposizione degli uffici del RUNTS entro cui dovevano essere ultimati i controlli sugli enti oggetto di trasmigrazione, ed a partire quindi da tale data gli enti che non avevano ricevuto una risposta negativa dovevano solo attendere per vedersi notificare il protocollo di iscrizione.
L’iscrizione al RUNTS comporta chiaramente una serie di doveri oltre che di diritti da esercitare, tra questi uno dei più importanti ed urgenti da ultimare è proprio quello relativo al deposito del bilancio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi voluto, con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, fornire i chiarimenti necessari al fine di poter consentire agli enti la corretta implementazione degli adempimenti richiesti in ordine al rispetto del principio di trasparenza.
Deposito dei bilanci ETS: obbligo e scadenze
Gli enti costituiti prima del 2022 per i quali l’iscrizione al RUNTS è stata perfezionata nel corso del 2021, come già chiarito nella nota n. 5941 del 05 aprile 2022, hanno l’obbligo di depositare sin dal periodo d’imposta 2021 il bilancio sulla piattaforma del RUNTS usufruendo dell’apposita procedura telematica di invio.
In base a quanto disposto dall’art. 48 comma 3 del del d.lgs 117/2017 “i rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”, è stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 5941 del 05 aprile 2022 e ribadito nella nota n. 17146 del 15 novembre 2022 che le associazioni che hanno approvato il bilancio 2021 dopo la data di presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS dovranno depositarlo telematicamente sul portale entro 90 giorni dal provvedimento di avvenuta iscrizione, mentre chiaramente per coloro che lo hanno allegato in fase di istanza di iscrizione non sussiste tale obbligazione.
Resta la possibilità di inoltro volontario da parte delle associazioni per le quali non sussiste tale obbligazione, ad esempio per quegli enti che acquisiscono il dovere del rispetto del principio di trasparenza solo dopo l’iscrizione al RUNTS e non prima.
Organo di controllo e revisore legale dei conti: deposito delle relazioni
L’art. 48 comma 3 del d.lgs 117/2017 espone l’obbligo di depositare da parte delle associazioni iscritte al RUNTS il bilancio, e i rendiconti relativi alle raccolte fondi, non parla però in nessun senso delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.
Seguendo una logica aziendale, seppur lontana dal panorama del terzo settore, con il deposito del bilancio, l’art. 2429 del codice civile prevede anche la presentazione di alcuni documenti a corredo dello stesso quali sicuramente le relazioni degli organi di controllo.
Tale fattispecie fa quindi supporre che seppur non espressamente previsto dal codice del terzo settore, il deposito delle relazioni degli organi di controllo e del revisore legale dei conti ove presenti si rendano comunque raccomandabili e quindi presentabili in maniera volontaria.
All’interno della nota ministeriale n. 17146 il Ministero interpreta difatti tale evenienza come segue “non possono, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dallo stesso, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando la conoscibilità da parte di terzi della situazione dell’ente”.
In ordine al rispetto del principio di trasparenza si rende quindi necessario allegare ogni relazione afferente al bilancio di esercizio che ne specifichi le poste o ne integri il contenuto informativo.
Enti con personalità giuridica: bilancio o rendiconto
La redazione del bilancio di esercizio in termini economico-patrimoniali, secondo l’art. 13 del d.lgs 117/2017 è richiesta unicamente agli enti del terzo settore i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad euro 220.000.
Persino quindi gli enti dotati di personalità giuridica possono redigere un bilancio sotto forma di rendiconto se non superano tale soglia.
Anche in questo caso però in ordine ad una corretta attuazione dei principi di trasparenza e di controllo da parte degli organi amministrativi e di direzione degli enti considerati è fatta salva ed altresì auspicabile la possibilità per gli stessi di rinunciare alla redazione del bilancio in forma di rendiconto e preferire il prospetto economico-patrimoniale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Deposito bilanci ETS sul portale del RUNTS: obblighi e scadenze