L'aspetto contabile è stato forse quello più colpito dalla Riforma del Terzo settore, in quanto è stata prevista per gli ETS una nuova forma di rendicontazione, maggiormente dettagliata e accompagnata da nuovi obblighi di pubblicazione.
La precarietà attuale causata dalla non completa attuazione della Riforma del Terzo settore, colpisce in particolare la normativa fiscale e contabile, in quanto il legislatore e successivamente confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha previsto la necessaria applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del CTS a partire dall’esercizio successivo al 3 agosto 2017.
Questo significa cioè che gli ETS che stanno aspettando di potersi iscrivere al Registro Unico del terzo settore per le annualità 2018, 2019, 2020 dovranno redigere la rendicontazione quindi il bilancio d’esercizio seguendo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs 117/2017.
Il reale problema ostativo all’applicazione di tale normativa è che l’art. 13 impone di utilizzare gli schemi previsti dal MLPS, il quale ha licenziato la modulistica con il d.m del 5 marzo 2020, disponendo che previsioni da esso recate si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi a partire dal 2021, risulta chiaro che gli ETS sono stati obbligati negli anni precedenti a quello di pubblicazione del decreto, a redigere una documentazione contabile precisa senza conoscerne le modalità.
Tenuta dei conti e rendicontazione finanziaria: le norme per gli ETS
La normativa prevede, come abbiamo sottolineato in diverse occasioni, la suddivisione degli ETS in base ai componenti economici positivi di reddito complessivi, oltre che alla tipologia di attività effettivamente esercitata.
Sulla base di quanto sopra specificato vedremo tre situazioni differenti, per le quali il legislatore ha previsto appostiti adempimenti contabili da implementare:
- ETS che non esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale con componenti di reddito positivi non inferiori a 220.000 euro;
- ETS che non esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale con componenti di reddito positivi inferiori a 220.000 euro;
- ETS che esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale indipendentemente dalla dimensione economica.
L’art. 13 al comma 1 del d.lgs 117/2017 prevede che
“gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”
Anche se poi al comma 2 viene specificato che
“il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ”
È chiaro quindi che l’intento del legislatore è quello di tenere ben distinte le categorie sopra citate, affinché per ognuna di esse valgano delle normative contabili-fiscali ad hoc.
Schemi di bilancio per gli ETS
Volendo analizzare singolarmente le tre casistiche, gli Enti del Terzo Settore che non esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale con componenti di reddito positivi non inferiori a 220.000 euro dovranno sottostare, a partire dall’esercizio successivo al superamento delle soglie, a quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del d.lgs 117/2017.
Saranno quindi obbligati a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Dal punto di vista fiscale dovrà tenere scritture contabili cronologiche e sistematiche quale base per la rappresentazione adeguata del bilancio di cui all’art. 13 con esposizione distinta delle attività diverse (art. 6, CTS) rispetto a quelle di interesse generale (art. 5, CTS), e con obbligo di conservazione delle stesse per un periodo non inferiore ai dieci anni.
Inoltre, per le attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, dovrà tenere le scritture contabili con la modalità prevista per le imprese minori (art. 87, co. 1, lett. b) del d.lgs 117/2017.
Per quanto riguarda invece gli ETS che non esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale con componenti di reddito positivi inferiori a 220.000 euro, essi dovranno predisporre un rendiconto per cassa o, se l’ente opta per tale soluzione, ma in questo caso si tratta di una mera facoltà, dovranno preparare il bilancio secondo le indicazioni degli enti “sopra soglia”.
Per quanto attiene le scritture contabili in questo caso l’ETS potranno tenere, per l’anno successivo a quello in cui non hanno conseguito proventi di ammontare superiore all’importo stabilito dall’art. 13, co. 2, in luogo delle scritture contabili previste, il rendiconto di cassa.
Questa è la casistica più diffusa nel panorama italiano del mondo del no profit, interessa infatti le piccole associazioni territoriali che non superano i 220.000 euro di componenti positivi.
L’ultima categoria invece, quella formata dagli ETS che esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale indipendentemente dalla dimensione economica, per essi è prevista la tenuta della contabilità in base a quanto disposto dall’art. 2214 del codice civile e dovranno predisporre il bilancio in conformità con quanto richiesto alle società di capitali (artt. 2423 e ss., c.c.), oltre a dover tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14-17 del d.p.r 600/73, come previsto dal comma 4 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017.
Gli schemi da adottare per redigere i diversi prospetti contabili, previsti per le diverse categorie di enti del terzo settore sono quindi riepilogati all’interno del decreto ministeriale del 5 marzo 2020, pubblicato in gazzetta ufficiale al n. 102 del 18/04/2020.
All’interno del quale il Ministero ha fornito un contributo ulteriore rispetto alla mera produzione di schemi contabili, andando ad eviscerare i principi generali ed i criteri di valutazione di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il bilancio d’esercizio degli ETS