Definizione agevolata dei PVC (processi verbali di constatazione), rivalsa e detrazione IVA: l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 349 del 28 agosto 2019 chiarisce regole e procedure da seguire.
La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) salva il diritto alla rivalsa e alla conseguente detrazione dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 349 del 28 agosto 2019 torna sul tema della pace fiscale e affronta in maniera puntuale le regole da seguire.
In primo luogo, la risposta in oggetto chiarisce che resta salvo il diritto recuperare l’imposta versata a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate anche a seguito di adesione e versamento delle somme dovute mediante definizione agevolata dei PVC.
Il diritto alla rivalsa IVA relativo alla maggiore imposta versata in sede di accertamento per il cedente\prestatore ed alla conseguente detrazione IVA per il cessionario\committente è riconosciuto dall’articolo 60, ultimo comma, del DPR n. 633/1972 e garantisce il rispetto del principio di neutralità.
Le stesse regole alla base dell’accertamento si applicano anche ai casi in cui il pagamento della maggiore IVA sia avvenuto a seguito di una definizione agevolata. Analizziamo di seguito le regole operative illustrate dall’Agenzia delle Entrate.
Definizione agevolata PVC: le regole per rivalsa e detrazione IVA
L’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che:
“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”
Il diritto alla rivalsa dell’IVA ed alla detrazione prevista per gli avvisi di accertamento si applica in maniera speculare anche per i processi verbali di constatazione.
La prassi, sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 349, è orientata in favore di una lettura non restrittiva della norma. Si garantisce quindi il principio di neutralità dell’IVA che, per sua natura, deve gravare sui consumatori finali e non sugli operatori economici.
In tal senso l’Agenzia delle Entrate si era tra l’altro già espressa, in primis con la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, relativamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie e successivamente con più risposte ad interpelli presentati dal contribuente.
Quello che viene tuttavia ribadito è che la rivalsa della maggior IVA contestata e versata dal contribuente è ammesso a condizione che il pagamento sia stato effettuato a titolo definitivo.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 349 del 28 agosto 2019
- OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - definizione del PVC ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018 - diritto di rivalsa dell’IVA
Definizione agevolata PVC, rivalsa IVA solo dopo il pagamento definitivo dell’imposta
La rivalsa della maggiore IVA versata è ammessa esclusivamente a condizione che il pagamento dell’imposta sia stato effettuato a titolo definitivo.
Una condizione che si ritiene soddisfatta nel caso di valida definizione agevolata del processo verbale di constatazione; in tal caso è consentito al contribuente il diritto alla rivalsa per un importo pari a quanto effettivamente pagato per la definizione - con il codice tributo PF03 (IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018).
In caso di pagamento a rate della somma dovuta a seguito della definizione agevolata, la rivalsa potrà essere effettuata in proporzione all’importo delle singole rate pagate.
A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta a titolo di rivalsa.
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