Deduzione contributi INPS versati per un parente defunto: non è possibile se manca il rapporto causa-effetto e se non sono finalizzati a controprestazione pensionistica. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello numero 267 del 2019, si rivolge agli eredi di un contribuente.
Deduzione contributi INPS versati per un parente defunto, gli eredi non possono beneficiarne se le somme non sono finalizzate a una controprestazione pensionistica e non c’è un rapporto di causa-effetto. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che si rivolge ai parenti di un contribuente con la risposta all’interpello numero 267 del 18 luglio 2019.
Lo spunto per fare luce sulla deducibilità dei contributi INPS del de cuius arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista il figlio di un socio amministratore di una società che opera nel settore delle prestazioni di servizi contabili e fiscali e di assistenza in materia societaria e tributaria, ormai defunto.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 267 del 18 luglio 2019
- Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Contributi previdenziali del de cuius – Versamento effettuato dagli eredi – Deducibilità – Chiarimenti.
I contributi INPS del defunto non sempre sono deducibili per gli eredi
Gli eredi di quest’ultimo hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate avvisi di accertamento per contributi previdenziali non versati e determinati sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto minimale relativi agli anni 2011 e 2012. L’importo dovuto è stato oggetto di definizione a seguito di accertamento con adesione.
Esponendo la situazione, il figlio del contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se le somme versate per i contributi INPS del padre possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e quindi essere dedotte dal reddito complessivo degli eredi.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 267 del 2019, però, pone il suo veto e stabilisce che, alla luce delle condizioni descritte, è “preclusa agli eredi, che hanno provveduto in nome e per conto del de cuius al versamento dei contributi previdenziali obbligatori di cui questi era debitore, la possibilità di fruire, con riferimento a tale specifico onere, del diritto alla deduzione fiscale, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR”.
A sostegno della posizione, si pone l’accento su alcuni aspetti:
- il versamento dei contributi previdenziali obbligatori per legge relativi al genitore defunto non è avvenuto volontariamente ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario;
- lo stesso versamento non è finalizzato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale;
- gli eredi non hanno alcun interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, né, peraltro, il de cuius è fiscalmente a carico dei vari eredi, circostanza che, comunque, legittimerebbe il sostenimento della spesa da parte degli stessi.
Deduzione contributi INPS defunto: possibile solo se c’è rapporto causa effetto e prestazione previdenziale
Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 267 del 18 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate riporta le regole a cui attenersi per la deducibilità dei contributi INPS.
Il riferimento normativo cardine è l’articolo 10 del TUIR:
“L’articolo 10, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Per effetto del successivo comma 2, secondo periodo, il contribuente può dedurre tali contributi anche se versati per una delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, suoceri, etc.), fiscalmente a carico”.
In linea generale, la deducibilità di un determinato onere è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni:
- deve rientrare tra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori di ipotesi di deducibilità;
- deve risultare da idonea documentazione;
- deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di riferimento e nel proprio personale interesse o, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi.
Come evidenziato dalla risoluzione numero 114/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, perché i contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del parente defunto siano deducibili, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il versamento sia in un rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale potrà beneficiare l’erede stesso.
Nel caso analizzato, invece, il versamento è avvenuto a seguito di un’adesione all’atto di recupero coattivo emesso dall’Ufficio finanziario competente e lo stesso versamento non è finalizzato al conseguimento di una controprestazione previdenziale in favore degli eredi.
Sulla base degli elementi evidenziati, non ci sono dubbi per l’Agenzia delle Entrate: nelle situazioni come quella descritta non è possibile dedurre i contributi INPS versati per conto del parente defunto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I contributi INPS del defunto non sempre sono deducibili per gli eredi