Deducibile dal reddito imponibile del professionista il 50 per cento della rendita catastale, o del canone nel caso di locazione, anche finanziaria, dell'immobile utilizzato promiscuamente, a condizione che non disponga di un altro immobile nel comune in cui opera. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 31621 del 4 dicembre 2019.
È deducibile dal reddito imponibile del professionista il 50 per cento della rendita catastale (o del canone nel caso di locazione, anche finanziaria) dell’immobile utilizzato promiscuamente, a condizione di non disporre di un altro immobile nello stesso comune, dove svolga esclusivamente l’attività professionale.
Ai fini dell’esclusività è irrilevante che il secondo immobile sia utilizzato anche da terzi, posto che il fattore rilevante è che il professionista ivi svolga in via esclusiva la propria attività. Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 31621/2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 31621 del 4 dicembre 2019
- Negata la deduzione anche se il professionista affitta in parte il secondo immobile. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 31621 del 4 dicembre 2019.
La sentenza – La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette emanato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un professionista, per la ripresa a tassazione di costi illegittimamente dedotti, non documentati e non inerenti.
A parere del ricorrente l’atto era illegittimo per erronea interpretazione dell’art. 54 d.P.R. numero 917/86, avendo escluso la possibilità di dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), per il fatto che il contribuente disponesse di altro immobile, in parte locato ed in parte adibito ad uso professionale esclusivo.
Dopo che il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio, il contribuente ha impugnato la decisione d’appello. Anche in sede di legittimità il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio.
Secondo la tesi del ricorrente, la circostanza di disporre di un immobile, in parte locato ad altri professionisti ed in parte adibito ad uso esclusivo della professione, non può precludere la possibilità di dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio).
Infatti, a parere del professionista, il secondo immobile non poteva ritenersi ad uso esclusivo della professionista in quanto lo stesso era in parte locato ad altri professionisti.
Di parere opposto il collegio di legittimità, secondo cui l’indeducibilità dei costi si desume dalla lettera dell’art. 54 del D.P.R. 917/1986, vigente ratione temporis, che testualmente recitava che “per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone”.
Deve ritenersi, pertanto, legittima l’esclusione del diritto alla deduzione del 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio) ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, considerato che il professionista disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo, “a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti”.
La deducibilità del costo in oggetto, infatti, è condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione.
A riguardo “l’avverbio “esclusivamente”, contenuto nella norma in esame, deve leggersi in contrapposizione all’avverbio “promiscuamente”, coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l’attività professionale”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Negata la deduzione anche se il professionista affitta in parte il secondo immobile