Agevolazioni sugli affitti di negozi e botteghe solo se il pagamento è effettivamente avvenuto: è questa l'opinione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 8/E del 3 aprile 2020.
Credito d’imposta affitti, l’articolo 65 del decreto Cura Italia prevede un credito sui canoni di locazione relativi al mese di marzo 2020.
La percentuale riconosciuta è il 60% e gli immobili devono essere accatastati secondo categoria C1.
Con la circolare 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su diverse misure del decreto numero 18 del 17 marzo 2020.
Tra questi ce ne sono due che riguardano il credito di imposta per botteghe e negozi.
Il documento di prassi specifica che spetta solo dopo l’avvenuto pagamento.
L’amministrazione finanziaria motiva il chiarimento specificando che la misura ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal canone di locazione.
Il credito quindi matura solo dopo aver corrisposto le somme relative all’affitto.
Credito d’imposta affitti, i chiarimenti AdE sul DL Cura Italia: matura dopo l’avvenuto pagamento
La circolare numero 8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su numerosi aspetti del decreto Cura Italia.
Tra questi ci sono quelli legati al credito d’imposta del 60% sugli affitti di locali C1 ed in relazione al pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 8/E del 3 aprile 2020
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.
La misura prevista dall’articolo 65 del decreto numero 18 del 17 marzo 2020 è riportata al punto 3.1 del documento di prassi.
Si ha diritto al credito di imposta in relazione al canone pattuito, senza la necessità di verifica dell’eventuale pagamento, in linea con la relazione tecnica che ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito? Questo il quesito.
L’Agenzia delle Entrate smentisce l’interpretazione sottolineando che:
“Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”
In sostanza per avere diritto al credito d’imposta è necessario dimostrare di aver effettuato il pagamento del canone di locazione.
La risposta sembra opposta al comportamento dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il contribuente non percepisca l’affitto.
In tale situazione, ordinariamente, viene comunque richiesto di corrispondere le imposte dovute, a prescindere dall’effettiva percezione delle somme relative ai canoni di locazione.
Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 109, comma 2, lettera b:
“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”
Credito d’imposta affitti DL Cura Italia, i chiarimenti dell’AdE: il codice tributo per la compensazione
Oltre a spiegare che il credito di imposta, relativo agli affitti di marzo e previsto dall’articolo 65 del decreto Cura Italia, spetta solo dopo l’avvenuto pagamento del canone di locazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli unici immobili per cui si può richiedere l’agevolazione sono quelli accatastati nella categoria C1.
Lo ribadisce il punto 3.2 della stessa circolare 8/E del 2 aprile 2020.
I canoni di locazione di botteghe e negozi sono gli unici per i quali può essere richiesto il credito d’imposta del 60% sul mese di marzo 2020.
Nella circolare in questione, tra i numerosi chiarimenti legati alla manovra economica del mese di marzo, viene citata anche la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 che istituisce il codice tributo per richiedere le somme esclusivamente in compensazione.
I contribuenti che ne hanno diritto devono inserire la sequenza di cifre 6914 nel modello F24 da presentare a partire dal 25 marzo 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agenzia delle Entrate: agevolazioni affitti solo dopo il pagamento