Corrispettivi di ristoranti ed alberghi da certificare con scontrino o fattura elettronica? A fare la differenza è il cliente che effettua il pagamento, se consumatore finale o agenzia viaggi. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 486 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2019.
Corrispettivi di ristoranti ed alberghi da certificare mediante lo scontrino telematico o con la fattura elettronica?
La domanda si pone in tutti quei casi in cui il ristoratore o l’albergatore si interfacciano con agenzie di viaggio che acquistano i servizi di pernottamento e ristoro in nome dei propri clienti.
Se le prestazioni sono rese nei confronti dei consumatori finali, non è detto che il corrispettivo sia effettivamente pagato da questi. Capita non di rado che sia direttamente l’agenzia viaggi a pagare, in nome del cliente, e che questi versi esclusivamente la quota dovuta per i servizi extra.
La gestione degli adempimenti necessari per la certificazione dei corrispettivi relativi a ristoranti ed alberghi in tal caso si complica, ma a rispondere ai dubbi dei contribuenti è l’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta all’interpello n. 486 del 14 novembre 2019 viene delineata una doppia via: se il pagamento è effettuato dall’agenzia viaggi, il ristorante o l’albergo dovrà emettere fattura elettronica.
Al contrario, qualora il pagamento venisse effettuato direttamente dal cliente, si renderebbe necessario emettere lo scontrino elettronico, ovvero effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Corrispettivi ristoranti e alberghi: scontrino o fattura elettronica? Risponde l’Agenzia delle Entrate
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 486 scioglie i dubbi del settore alberghiero e della ristorazione sui nuovi obblighi in materia di certificazione delle operazione in vigore dal 2020.
Se le prestazioni di ristoranti e alberghi sono acquistate (e quindi pagate) direttamente dal cliente al quale sono rese, anche per il tramite di agenzie che gestiscono la prenotazione, sarà necessario emettere lo scontrino elettronico a partire dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico, la certificazione delle operazioni dovrà avvenire:
- fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
- dal 1° gennaio 2020 - termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro - con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché con l’emissione del documento commerciale.
L’emissione della fattura elettronica è in questo caso obbligatoria esclusivamente nel caso di esplicita richiesta da parte del cliente, al quale bisognerà rilasciare una copia della stessa in formato cartaceo salvo esplicita rinuncia.
Qualora invece il pagamento e l’acquisto dei servizi resi da ristoranti ed alberghi fosse effettuato direttamente dalle agenzie di viaggio, in nome proprio, per poi essere ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo dovrà essere documentato con fattura.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 486 del 14 novembre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi
Fattura elettronica ristoranti e alberghi per i servizi acquistati da agenzie di viaggio
Dopo i chiarimenti circa il doppio binario relativo alla certificazione delle operazioni di ristoranti ed alberghi, la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate si sofferma, in particolar modo, sulle regole relative alla fatturazione elettronica per tale particolare tipologia di servizi resi.
L’articolo 7-quater, comma 1, del decreto IVA prevede che:
“In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
[...]
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;"., per conto dei clienti le prestazioni”.
L’operazione è quindi imponibile sia quando l’agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.
Alla luce di ciò, al momento del pagamento del corrispettivo, va emessa:
- fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015;
- fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante l’esterometro, ad eccezione dei casi in cui venga comunque emessa fattura elettronica.
La rendicontazione alle agenzie di viaggio dei servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, ristoranti ed alberghi potranno utilizzare una fattura pro-forma, ovvero un altro documento similare (compreso il documento commerciale) riportante la dicitura “corrispettivo non riscosso”.
Nel caso di clienti abituali che pagano il corrispettivo dei servizi resi a scadenze prestabilite (o a fine mese), ogni singolo servizio reso dovrà essere tracciato con l’emissione di un documento commerciale, sempre riportante la dicitura di corrispettivo non riscosso. Al momento dell’incasso, dovrà essere emesso un documento commerciale riepilogativo con l’ammontare dei servizi resi o, su richiesta, una fattura riepilogativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Corrispettivi ristoranti e alberghi: scontrino o fattura elettronica?