Quali sono i casi in cui la Guardia di Finanza può accedere al cd luogo di lavoro promiscuo, cioé la casa che il professionista o l'imprenditore utilizza in parte per scopi lavorativi? Ecco le linee guida fornite direttamente dalla GdF
Nel corso degli annuali incontri con la stampa specializzata - nello specifico nel corso del 6° forum nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizzato da Italia Oggi questa settimana - la Guardia di Finanza ha risposto ad un quesito posto, in ordine all’annosa questione dell’accesso nei luoghi di lavoro promiscui (si intendono quelli ove sia contestualmente individuata la sede di esercizio dell’attività commerciale, agricola o professionale e l’abitazione privata).
In particolare, fermo restando che la polizia tributaria può sempre accedere “in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria”, si chiede se, comunque, per eseguire l’accesso nei locali adibiti ad abitazione del contribuente viene richiesta, dal Comando locale, una specifica autorizzazione, a cura della Procura della Repubblica.
La Guardia di Finanza ha confermato che i presupposti che legittimano l’accesso ai fini fiscali variano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l’esercizio di tale potere comporta.
Quale regola generale, gli operatori devono essere muniti di apposita autorizzazione che indica lo scopo dell’accesso, rilasciata dal responsabile del Reparto della Guardia di Finanza procedente.
L’accesso in locali adibiti ad uso promiscuo, è consentito, oltre che sulla base di apposito ordine di accesso, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente (art. 52, comma 1, D.P.R. 633/1972 e art. 33, comma 1, D.P.R. 600/1973).
Quando si verifica l’uso promiscuo di un immobile abitativo per natura?
Ricorda la Guardia di Finanza che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’uso promiscuo dei locali si verifica non solo nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogniqualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale o professionale nei locali abitativi (per tutte, Cass. 6232/2015 e, di recente, Cass. 37911/2022).
Viene, inoltre, rilevato che
“il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che autorizza l’accesso nei locali ad uso promiscuo assolve ad una funzione formale di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla legge, per cui, nella richiesta di accesso, non è necessaria altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività”
L’accesso dei locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata (casa) del contribuente
Diversamente, nel caso, invece, i locali siano adibiti soltanto ad abitazione privata (c.d. uso esclusivo), l’accesso può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie (Cass. 7723/2018), allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture contabili ed altre prove delle violazioni (art. 52, comma 2, D.P.R. 633/1972 e art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).
In questo caso
“il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie, assolvendo pertanto una funzione di controllo di carattere sostanziale (Cass. 11779/2018)”
Uso promiscuo: il provvedimento di autorizzazione all’accesso è un atto dovuto
Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che autorizza l’accesso nei locali ad uso promiscuo, deve considerarsi atto dovuto, se pur rilasciato dopo un attento esame della richiesta, che assolve ad una funzione formale di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla norma, in quanto non sono necessari i gravi indizi, come per l’accesso effettuato esclusivamente nel domicilio, essendo in re ipsa l’accesso preordinato ad una ordinaria attività di ispezione fiscale.
L’uso promiscuo dei locali si verifica non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività imprenditoriale e/o professionale, ma ogni qual volta la comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale o professionale nei locali abitativi.
L’autorizzazione del magistrato non risulta necessaria, invece, per accedere, per esempio, in uno stabilimento industriale, dove internamente insistono locali adibiti ad abitazione del proprietario, del personale ovvero del custode, a meno che i verificatori non debbano accedere proprio in detti locali.
Ancora la Cassazione - attraverso l’ordinanza numero 1698 del 20 gennaio 2022 - ha confermato che gli immobili utilizzati ad uso aziendale/familiare dal legale rappresentante della società, collegati fra loro solo esternamente e non internamente, non possono essere considerati locali ad uso promiscuo, così che i verificatori non hanno necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedervi.
Il concetto di locali destinati all’esercizio delle attività oggetto di verifica è, infatti, meno ampio di quello di immobile, poiché individua esclusivamente quelli nei quali l’attività viene esercitata, ben potendo i locali costituire parte degli immobili nei quali si trovano (si pensi ai locali destinati alle attività professionali collocati in condomini nei quali, in ipotesi, si trovi anche l’abitazione del contribuente).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’accesso della Guardia di Finanza nel “luogo di lavoro promiscuo”