I controlli fiscali sugli avvocati

Gianfranco Antico - Avvocati

Quali sono e come funzionano i controlli che vengono effettuati su avvocati e studi legali? Le regole per le attività anti evasione e gli elementi che sono oggetto di verifica

I controlli fiscali sugli avvocati

Generalmente l’attività degli studi legali viene espletata in forma singola, anche se le attuali realtà evidenziano la presenza di studi associati composti da professionisti con specializzazione differenziata nelle varie branche del diritto (penalisti, civilisti, matrimonialisti, tributaristi e, nelle aree più industrializzate, avvocati con specializzazione in diritto commerciale ed internazionale).

Sono inoltre presenti forme “integrate” di organizzazione dell’attività, che vedono insieme professionisti esercenti attività diverse (avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, etc.).

Controlli sugli avvocati: la ricostruzione dei compensi

Le regole generali e gli elementi presi in considerazione per i controlli sugli avvocati sono richiamati nelle tabelle riassuntive.

Le regole generali per l’accesso nei confronti degli avvocati
Necessità della presenza in studio del professionista o di un suo delegato Opportunità di effettuare l’accesso nelle ore pomeridiane Necessità di richiedere l’autorizzazione all’accesso all’A.G. se è opposto il segreto professionale
Elementi da considerare ai fini del controllo
Età del soggetto, anno d’iscrizione all’albo, data d’inizio dell’attività (Normalmente ad una maggiore anzianità corrisponde una maggiore redditività) Eventuale rilevamento dell’attività dai genitori o da parente stretto Prestigio delle sedi, ubicazione ed ampiezza delle stesse
Ristrutturazioni dello studio operate di recente Titolo di possesso dei locali adibiti a studio (proprietà ovvero locazione) spese sostenute per assicurazioni professionali

Sempre ai fini del controllo, i verificatori individuano altre attività svolte dal contribuente. In particolare:

  • insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione “postlaurea”, scuole private;
  • collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
  • carica di consigliere di amministrazione in società di capitali, banche, cooperative;
  • altri rapporti di collaborazione.

Quanto alle prestazioni professionali, le indicazioni di prassi - circolare n.289/97 e n.84/2001 - rilevano che le stesse sono ricondotte, in linea di massima, alle seguenti tipologie:

  • assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione di merito;
  • assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione superiore;
  • attività stragiudiziale;
  • assistenza e rappresentanza presso gli Uffici finanziari;
  • proposizione di ricorsi, appelli, memorie, difese tecniche avanti alle Commissioni Tributarie;
  • incarichi arbitrali;
  • incarichi in organi societari;
  • incarichi di curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale;
  • corrispondenze con l’estero.

Per ogni tipo di prestazioni sono rilevate, anche in contraddittorio con i soggetti verificati, le modalità e la tempistica della fatturazione, avendo riguardo a:

  • corresponsione di anticipi ed acconti;
  • eventuale genericità della descrizione in fattura della prestazione professionale;
  • possibili salti nell’emissione delle notule rispetto all’assistenza prestata nelle varie
  • fasi processuali, che possono essere sintomatici di corrispettivi non registrati.

L’opposizione del segreto professionale

Sicuramente uno degli aspetti da valutare, in ordine alle scelte da effettuare, in sede di verifica, è l’eventuale opposizione del segreto professionale (sul tema, per tutte, si confronti Cass.SS.UU. n. 11082/2010).

In assenza di una tutela costituzionale diretta, il segreto professionale è tutelato dagli artt. 13 e 14 della Costituzione, nell’ambito dei diritti di libertà personale, che nel prevedere l’inviolabilità di tale libertà, ammettono delle deroghe solo dietro atto motivato dell’autorità giudiziaria.

In via generale, la tutela del segreto professionale si impernia sull’art. 622, c.p., ove è previsto il delitto di indebita rivelazione di notizie apprese in ragione del proprio stato, ufficio o professione.

Tale segreto è salvaguardato in ragione dell’esigenza di tutelare l’interesse privato alla riservatezza dei clienti che si rivolgono ad un professionista e dell’esigenza di tutelare l’interesse pubblico a non scoraggiare il ricorso a prestazioni professionali che richiedono la conoscenza di notizie riservate sul conto del cliente.

La tutela del segreto professionale sul piano penal-processuale
Art. 200, c.p.p. Facoltà di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto per ragione della propria professione
art. 256, c.p.p. Possibilità di opporsi all’esibizione di atti e documenti richiesti dall’A.G., dichiarando per iscritto che si tratta di notizie coperte dal segreto professionale

Nel procedimento tributario di controllo (inteso in senso lato), al segreto professionale è attribuita una specifica valenza “limitativa” dei poteri del Fisco, in forza dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972, ove è attribuito al professionista la facoltà di eccepire, in sede di accesso, il segreto professionale su documenti e notizie richiesti dai verificatori.

In particolare, l’art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972, dispone che l’esame di documenti e la richiesta di notizie per i quali è eccepito il segreto professionale possono verificarsi soltanto con l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’A.G. più vicina.

Ipotesi
Avvocato che in sede di accesso eccepisce in ordine ad alcuni atti il segreto professionale I verificatori dovranno sospendere l’attività di verifica e richiedere la menzionata autorizzazione. Solo qualora la chiesta autorizzazione sia concessa da parte del magistrato, gli organi verificatori potranno riprendere l’attività di verifica finalizzata alla conseguente legittima acquisizione dei documenti per i quali in un primo momento era stato eccepito il segreto professionale

Il segreto in questione assume, quindi, rilevanza solamente se il professionista lo eccepisce nel corso dell’ispezione e, in ogni caso, l’A.G. può consentire all’organo ispettivo di derogarvi, fatti salvi i limiti imposti dall’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie del difensore.

L’eccezione del segreto professionale può riguardare soltanto fatti e circostanze che attengono direttamente alla tutela del diritto alla riservatezza. Sarebbe illegittimo e chiaramente ostruzionistico il comportamento di quell’avvocato che intendesse eccepire genericamente il segreto professionale su tutti i fascicoli presenti nel proprio studio al momento dell’accesso.

Da quanto sopra esposto, consegue che l’acquisizione di documenti e notizie astrattamente coperti dal segreto professionale può considerarsi illegittima solo se vi sia stata opposizione del professionista nella sua qualità di depositario e custode dello specifico segreto.

Stante il tenore letterale dell’articolo 53 del D.P.R. n.633/72 si deve presupporre, infatti, che in mancanza di esplicita e formale dichiarazione, il professionista abbia rinunziato ad opporre il segreto professionale.

Se le notizie riguardanti un proprio cliente sono invece spontaneamente rivelate dal professionista ai verificatori, non avviene alcuna acquisizione illegittima di dati e informazioni da parte di questi ultimi, e le notizie apprese possono essere utilizzate nell’accertamento.

Le garanzie di libertà del difensore

Una particolare ipotesi da esaminare è rappresentata dalla facoltà - prevista per gli “avvocati”, allorquando rivestano la qualifica di “difensori” (in senso tecnico) di un determinato soggetto - di eccepire in relazione a determinati documenti, durante l’effettuazione del controllo, la violazione dell’articolo 103 del c.p.p.

Come è noto, l’articolo 103, del C.p.p., regolamenta le garanzie di libertà del difensore, fissando precise regole e limiti. Dette garanzie previste non tutelano l’avvocato in genere ma il difensore di un imputato, nominato in forza di specifico mandato (cfr. Cass.n.28069/2017).

Il controllo del volume d’affari

Acquisiti gli elementi di riscontro, i verificatori procederanno all’individuazione delle:

  • prestazioni non fatturate;
  • prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse o anche tra queste ed i fondi spesa richiesti al cliente.

L’individuazione degli incarichi espletati potrà avvenire, oltre che sulla base delle notizie attinte presso gli Uffici giudiziari, anche attraverso l’esame:

  • della documentazione extracontabile e dell’altra documentazione acquisita all’atto dell’accesso;
  • dei fascicoli relativi ai clienti;
  • delle schede o dell’archivio clienti, attraverso un’attenta ricognizione dei dati riportati negli schedari e/o nei programmi informatici di gestione studio legale avendo cura, in questo secondo caso, di visionare quei “moduli” del programma informatico quali: clienti, pratiche, agenda legale, parcelle, prestazioni da non parcellare (e simili), che certamente riportano dati utili alla verifica.
Valorizzazione delle prestazioni
Presenza di fatture attive generiche Individuazione delle prestazioni professionali, oltre che attraverso la documentazione acquisita, anche dalle risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti ed in contraddittorio con la parte
Determinazione dei compensi Sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari, oppure ricorrendo alla tariffa forense ove comunque presente (L’articolo 9, del D.L.n.1/2012, conv.dalla L.n. 27/2012, come da ultimo modificato dalla L.n. 124/2017, ha espressamente abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l’abrogazione, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con il D.P.R. n. 140 del 2012, recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Parametri che potrebbero essere utilizzati dai verificatori per determinare i compensi non fatturati ovvero non congrui), valutando anche il prestigio e la notorietà del professionista, e ove possibile, in contraddittorio con la parte

Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, i verificatori procedono alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.

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