La Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'obbligo del contributo unificato nell'ambito del processo tributario: nel caso in esame stabilisce che esso è dovuto anche in caso di riassunzione dinanzi a un giudice diverso a seguito di dichiarazione di incompetenza.
Contributo unificato e riassunzione del processo: per la Cassazione il pagamento, nel caso di iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso anche nell’ipotesi di riassunzione della causa, è sempre dovuto.
È la Sentenza n. 8912 del 11/04/2018 della Sezione Quinta Tributaria della Cassazione che si pronuncia in merito al pagamento del contributo unificato nel processo riassunto dinanzi ad un nuovo ufficio.
La decisione della Corte disattende la decisione dei giudici di primo e secondo grado, e stabilisce che, un processo già instaurato e di seguito traslato di fronte ad un altro ufficio, per motivi di incompetenza, comporta l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
Contributo unificato e riassunzione del processo: il caso
M.B. proponeva ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia per un cartella esattoriale in cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa instaurata davanti al giudice di Pace di Forlì e di seguito trasferita per motivi di competenza, al Tribunale della città.
La ricorrente eccepiva la debenza del contributo, per l’iscrizione della causa davanti al Tribunale, in quanto già versato al momento dell’instaurazione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
La quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8912 del 11 aprile 2018 ha affermato che, stante la finalità del contributo unificato di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale, ed in assenza di espressa esenzione, esso è dovuto ogni qual volta si instaura un nuovo processo:
“l’iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovendo ritenersi, in ragione di detta ratio del tributo, il riferimento, operato dall’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, a ciascun grado del giudizio, comprensivo dell’iscrizione a ruolo del procedimento dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito”.
- Corte di Cassazione - sentenza n. 8912/2018
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La ricorrente inizialmente ha ottenuto una vittoria sia in primo che in secondo grado di giudizio, in quanto la Commissione Tributaria Regionale sosteneva, al contrario, che non è possibile pagare due volte il contributo, trattandosi dello stesso processo traslato dal Giudice di Pace al Tribunale, a seguito di declaratoria di incompetenza del primo.
Avverso la sentenza di secondo grado, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, che con la decisione ha ribaltato il giudizio di primo e secondo grado.
Il contributo unificato è dovuto ogni qual volta avviene l’iscrizione della causa a giudici di grado diverso: la motivazione proposta dalla Corte è che il contributo ha il compito di coprire il costo del funzionamento della macchina processuale, che in questo caso si attiva due volte, la prima dinanzi al Giudice di Pace e poi dinanzi al Tribunale.
Contributo unificato: come funziona?
Il contributo unificato è un contributo istituito con la Legge 183/2011 ed è dovuto per tutti i ricorsi civili, dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, o ricorsi amministrativi presentati al TAR.
A partire dal 7 luglio 2011 a seguito della modifica dell’art. 9 del D.P.R. 115/2002, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del contributo unificato.
Il contributo unificato è un’entrata di natura tributaria che va versata al momento del deposito del ricorso introduttivo innanzi la competente Commissione Tributaria.
Per atto introduttivo si intende, non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto consecutivo e autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del “thema decidendum”, (come per esempio l’appello o il ricorso incidentale): a seguito dell’ultima sentenza sopra esposta, è chiaro quindi che il contributo è dovuto anche nel caso di riassunzione del processo dinanzi al giudice competente.
L’importo del contributo unificato è determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare e, per il processo tributario, corrisponde al valore della lite.
Il pagamento può avvenire sia utilizzando il modello F23, sia l’apposito contrassegno da acquistare presso i rivenditori di valori bollati oppure online tramite carte di credito, postepay, addebiti sul conto corrente postale, bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato.
Per un’ulteriore approfondimento si segnala l’articolo Il contributo unificato nel processo tributario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributo unificato dovuto in caso di riassunzione del processo?