Contributo Unificato Tributario: dal 2011 l'imposta di bollo sui ricorsi tributari è stata sostituita dal contributo unificato tributario. Vediamo come si calcola e le modalità di versamento.
Il contributo unificato è un contributo istituito con la Legge 183/2011 ed è dovuto per tutti i ricorsi civili, dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, o ricorsi amministrativi presentati al TAR.
Si tratta di un contributo nato al fine di semplificare e sostituire una serie di tributi e diritti, come l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, ecc.
L’importo è variabile a seconda del valore della lite o del tipo di causa da svolgere.
Trattiamo di seguito le caratteristiche contributo unificato nei ricorsi tributari, specificando le soglie e le modalità di pagamento.
Cos’è il Contributo unificato nel processo tributario
A partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell’art. 9 del D.P.R. 115/2002, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo che ha sostituito tutte le altre imposte.
Pertanto, in caso di proposizione di ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie deve essere versato il contributo unificato, secondo specifici criteri e modalità vigenti in materia.
Il contributo unificato è un’entrata di natura tributaria che va versata al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Commissione Tributaria.
Per atto introduttivo si intende, non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto consecutivo e autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del “thema decidendum”, (come per esempio l’appello o il ricorso incidentale.)
Contributo Unificato Tributario: come si determina il suo valore?
L’importo del contributo unificato tributario è determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore della lite.
Il valore della lite si determina ai sensi del comma 5 (ante modifiche apportate dal Dlgs 156/2015) dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, in base al quale esso:
“s’intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogato con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.”
In seguito, la direttiva del Ministero delle Finanze n.2/Dgt del 2012 ha chiarito che, in caso di un unico ricorso contro più atti, il calcolo del contributo unificato deve “essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori” e in caso di un unico ricorso contro più atti il calcolo del contributo unificato deve “essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”.
Importi da applicare nei processi tributari in base al valore del processo
fino ad 2.582,28 euro | 30,00 euro |
da 2.582,28 euro fino a 5.000 euro | 60,00 euro |
da 5.000 euro fino a 25.000 euro | 120,00 euro |
da 25.000 euro fino a 75.000 euro | 250,00 euro |
da 75.000 euro fino a 200.000 euro | 500,00 euro |
da 200.000 euro in su | 1.500,00 euro |
Controversie tributarie di valore indeterminabile | 120,00 euro |
Se manca la dichiarazione di valore della lite | 1.500,00 euro |
Contributo unificato tributario: metodo di pagamento
Il Contributo unificato che si applica per ciascun grado di giudizio nel processo tributario si può pagare utilizzando diverse modalità.
Se si ricorre al pagamento mediante il modello F23 presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., il ricorrente dovrà indicare
- il codice tributo: 171T;
- la descrizione: «Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115»;
- il codice ufficio o ente, indicato nella pagina della Commissione Tributaria, effettuando la ricerca nelle Sedi delle Commissioni.
Per la compilazione e la stampa del modello F23 è anche disponibile il servizio Programma di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.
Si può in alternativa ricorrere al contrassegno recante la dicitura "Contributo Unificato Tributario", da acquistare presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati oppure effettuare un versamento sul conto corrente postale n° 1010376927, intestato a «Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011».
Nel caso di versamento del contributo tramite modello F23 o bollettino postale, la ricevuta deve essere allegata all’atto introduttivo del giudizio per il quale è stato effettuato il versamento.
Il contrassegno, in alternativa, dovrà essere applicato nell’apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo da depositare congiuntamente al ricorso all’atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n.546/1992.
Il Contributo Unificato Tributario può essere pagato anche online tramite carte di credito, postepay, addebiti sul conto corrente postale, bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato.
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