Chiarimenti sui contributi a fondo perduto: correzione degli errori, nuovo invio della domanda sbagliata e modalità di calcolo del fatturato sono tra i temi oggetto di maggiori dubbi. Una raccolta di FAQ per non sbagliare.
Contributi a fondo perduto: come correggere gli errori, si può inviare una nuova domanda sostitutiva di quella trasmessa e come calcolare il fatturato?
Con l’avvio della fase di trasmissione delle domande per i contributi a fondo perduto sono sorte diverse problematiche. Tra le domande più frequenti quelle sull’eventualità di errori di compilazione, anche considerando la pesante disciplina sanzionatoria prevista.
Le istruzioni operative ci arrivano in questo caso dall’Agenzia delle Entrate: si può inviare una nuova domanda, a patto che quella precedente non sia ancora stata presa in carico.
Come calcolare il calo di fatturato e, soprattutto, quali sono le regole per le partite IVA che hanno iniziato l’attività dal 2019?
Voglio qui accennare ad alcuni di questi scelti tra quelli che ho avuto modo di leggere e sentire più spesso.
Contributi a fondo perduto e startup: è possibile fare domanda per le aziende neo costituite? Esistono limiti specifici?
L’inizio attività, ad esempio, che il Decreto Rilancio cita al comma 4 dell’articolo 25:
"… Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 …"
Cominciamo con il dire che ancorché si tratti di un contributo economico l’impianto di questo provvedimento si fonda su dati ed elementi riferibili alle norme tributarie, pertanto anche il concetto di inizio attività a mio parere deve essere letto da questo punto di vista.
Pertanto metterei da parte ogni riferimento a pratiche camerali, atti amministrativi autorizzativi all’esercizio di attività e quant’altro ma mi atterrei in ogni caso alle risultanze dell’anagrafe tributaria quindi la data riportata sul certificato di attribuzione della partita IVA.
La stessa circolare 15/E dell’ Agenzia delle Entrate nel trattare la modalità di presentazione dell’Istanza conferma implicitamente questa tesi quando a pagina 8 leggiamo:
"… Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio.
In altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata"
Contributi a fondo perduto: come eseguire il calcolo del calo di fatturato
Passando ad un altro punto ancora controverso, eccoci ora alle prese con la quantificazione esatta del dato relativo al calo di fatturato tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019.
Voglio qui sottolineare che non è necessario fare riferimento a cassa o competenza, bensì più semplicemente:
- alla data indicata in fattura per le fatture immediate;
- alla data del documento a cui si riferiscono per le fatture differite; si pensi, ad esempio, alla data del documento di trasporto dei bene ceduti o alla data della nota di consegna dei lavori nel caso di servizi indicati nei campi aggiuntivi della Fattura elettronica od indicati nel corpo delle fatture cartacee relative ad esportazioni od in altri casi di esonero dalla emissione della fattura elettronica.
Questo lo si evince dalla lettura della stessa circolare 15/E che indica anche i campi delle fatture da prendere in considerazione ovvero
"La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )"
Contributi a fondo perduto: la correzione degli errori ed il reinvio della domanda
In ultimo, un altro quesito che molti si pongono è relativo al possibile caso di un errore di compilazione dell’istanza appena presentata.
Qui ci viene in aiuto la lettura della guida dell’Agenzia delle Entrate in particolare le pagine 14 e 15.
Le possibili situazioni davanti al quale ci si può trovare sono due:
- la prima è quando ci si trova nel caso in cui l’istanza ancora non risulti «presa in carico» come la maggior parte se non tutte quelle presentate da lunedì scorso. In questo caso non occorre presentare alcuna istanza di rinuncia ma più semplicemente va inviata una nuova istanza corretta che andrà automaticamente a sostituire la precedente;
- la seconda è quando ci si accorge dell’errore ad istanza acquisita ma non ancora liquidata ed in tal caso, per ravvedere l’errore, il contribuente … può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un’istanza di rinuncia totale al contributo.
Solo se l’istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della «ricevuta di accoglimento» (seconda ricevuta), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.
Attenzione alla modalità di invio della rinuncia, la stessa guida dell’Agenzia delle Entrate riporta, infatti, che:
"…mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio del portale“Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell’istanza di richiesta del contributo"
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto, correzione errori, nuova domanda e calcolo fatturato: chiarimenti