La ritenuta del 4 per cento non si applica ai contributi per la nascita di nuovi ecosistemi per l'innovazione al Sud, destinati all'acquisto di beni strumentali. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: la quota deve essere determinabile in modo oggettivo
Ai contributi previsti per promuovere la nascita di nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud, destinati all’acquisto di beni strumentali, non si applica la ritenuta del 4 per cento.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 6 del 12 gennaio 2024.
Sebbene i contributi siano finalizzati al finanziamento di investimenti complessi che non coinvolgono esclusivamente quelli in beni strumentali, l’istante può determinare in modo oggettivo la quota destinata alle spese per beni strumentali.
Per ciascuna finalità sono infatti disposti distinti provvedimenti di liquidazione e tale somma deve essere esclusa dall’applicazione della ritenuta del 4 per cento.
Contributi innovazione al Sud: alle somme per beni strumentali non si applica la ritenuta del 4 per cento
Nella risposta all’interpello numero 6 del 12 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi per promuovere la nascita di nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud.
Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, relativo all’applicazione della ritenuta del 4 per cento prevista dall’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In assenza di una precisa disposizione, l’Agenzia delle Entrate richiama le regole ordinarie che disciplinano la tassazione diretta.
In particolare l’articolo 85, comma 1, del TUIR che considera ricavi:
- i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
L’Amministrazione finanziaria richiama poi le diverse tipologie di contributi, classificati sulla base della finalità assegnata:
- i contributi in “conto esercizio”, destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
- i contributi in “conto capitale”, per l’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento;
- i contributi in “conto impianti”, vincolati all’acquisto o realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.
Come stabilito dal comma 2 dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973:
“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”
L’applicazione della ritenuta è subordinata alle due seguenti condizioni:
- il destinatario del contributo sia un’impresa;
- i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.
Contributi innovazione al Sud: quando si applica la ritenuta al 4 per cento
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sui casi in cui si applica la ritenuta al 4 per cento.
La norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta ma indica quelli esclusi: sono esclusi dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto i contributi per l’acquisto dei beni strumentali.
In merito alle spese ammissibili al contributo, l’istante ha precisato che la quota di contributo destinata al finanziamenti per i beni strumentali costituisce un contributo conto impianti ed è determinabile in modo oggettivo.
Sono infatti stati predisposti due distinti provvedimenti di liquidazione:
- per i beni strumentali;
- per beni e servizi di diversa natura.
Nell’apposito modello sono riportare:
- la descrizione dei beni strumentali;
- l’indicazione del importo di tali spese, comprensivo di IVA.
Come specificato dalla risoluzione 29 marzo 2002, n. 100/E in merito a piani di investimento complessi che riguardano spese sia per beni strumentali ammortizzabili sia per beni di altra natura:
“se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l’una e l’altra categoria di spesa, l’intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell’art. 55 del TUIR.”
Dal momento che l’istante, al momento dell’erogazione è in grado di determinare con precisione l’importo del contributo erogato per l’acquisto dei beni strumentali, tale importo non sarà soggetto all’applicazione della ritenuta del 4 per cento di cui al comma 2 dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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