Diritti sindacali: quale contratto si applica in caso di somministrazione?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quale contratto bisogna applicare in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori in somministrazione? I chiarimenti sono forniti dal Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello del 15 settembre

Diritti sindacali: quale contratto si applica in caso di somministrazione?

L’esercizio dei diritti sindacali da parte del lavoratore in somministrazione è regolato in via generale dal CCNL applicato dall’agenzia. Durante i periodi in missione si aggiunge anche la tutela prevista dal contratto applicato dall’impresa utilizzatrice.

Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello del 15 settembre 2023.

Questo perché permette di garantire il principio di parità delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere inferiori a quelle che vengono applicate ai dipendenti dell’utilizzatore.

Diritti sindacali: quale contratto si applica in caso di somministrazione?

Il Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di somministrazione.

Nello specifico, è stato chiesto al Ministero se per quanto riguarda l’applicazione dei diritti sindacali dei lavoratori in somministrazione si debba tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia oppure di quello dell’utilizzatore.

Nel rispondere, il Ministero si sofferma in primo luogo sull’istituto del contratto di somministrazione. Come noto, questo coinvolge tre diversi soggetti:

  • l’agenzia di somministrazione;
  • il lavoratore somministrato;
  • l’impresa utilizzatrice.

Questi tre soggetti sono legati da due distinti rapporti contrattuali:

  • il contratto di lavoro individuale, che coinvolge l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato;
  • il contratto commerciale, che viene stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore.

L’agenzia di somministrazione rappresenta formalmente il datore di lavoro del lavoratore somministrato. Questo vale anche nei periodi di missione, cioè quando il lavoratore viene inviato a lavorare per l’utilizzatore e quindi si trova sotto il controllo e la direzione dello stesso.

Come sottolineato dal Ministero, dunque, il contratto di somministrazione di lavoro comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. Questo perché bisogna considerare la scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.

Diritti sindacali dei lavoratori in somministrazione: al CCNL dell’agenzia si aggiunge quello dell’utilizzatore

Dopo la breve premessa sulla struttura contrattuale della somministrazione di lavoro, il Ministero entra nella questione del CCNL applicabile per l’esercizio dei diritti sindacali.

In linea generale, dato che l’agenzia di somministrazione rappresenta il datore di lavoro, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è in primo luogo quello applicato dalla stessa.

Nel corso del periodo della missione, però, la disciplina per il lavoratore somministrato deve essere integrata da quanto previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore.

Così facendo, viene garantito il principio di parità delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, le quali, come specificato all’articolo 35, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, non devono essere complessivamente inferiori a quelle che si applicano ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Questa previsione si applica, pertanto, anche in riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori in somministrazione.

Come stabilito al successivo articolo 36, commi 1 e 2, infatti, si applicano in primo luogo i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori.

Il lavoratore somministrato, poi, ha il diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, così come quello di partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici, riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 1 del 15 settembre 2023
Diritti sindacali ex articolo 36 del decreto legislativo n. 81/2015 – Applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice.

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