La legge di conversione del Decreto Semplificazioni interviene sulle modifiche relative agli affitti a canone concordato. Come stabilito dall'articolo 7, l'attestazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali, sarà valida per tutti i contratti di locazione con lo stesso contenuto, finché non cambiano le caratteristiche dell'immobile oppure cambia l'accordo territoriale del Comune di riferimento.
Contratto a canone concordato, l’attestazione è valida per tutti gli accordi di locazione, con lo stesso contenuto, che vengono stipulati dopo il suo rilascio.
Lo stabilisce l’articolo 7 del Decreto Semplificazioni, la cui legge di conversione è stata approvata al Senato il 2 agosto 2022.
L’attestazione è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, per la cedolare secca al 10 per cento e per l’imposta di registro.
Secondo la normativa precedente, il documento doveva essere rilasciato per ogni singolo contratto dai sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia.
Come previsto dalla nuova norma, l’attestazione, una volta ottenuta, sarà valida per tutti i contratti con le stesso contenuto finché non cambiano le caratteristiche dell’immobile oppure viene modificato l’accordo territoriale del Comune di riferimento.
Contratto a canone concordato, con il DL Semplificazioni l’attestazione è valida più volte
Il Senato ha approvato il 2 agosto 2022 la legge di conversione del Decreto Semplificazioni n. 73/2022.
L’articolo 7 prevede una modifica in relazione alla validità dell’attestazione degli affitti.
In particolare, l’attestazione per il contratto a canone concordato viene estesa a tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio purché mantengano lo stesso contenuto di quello per cui è stata rilasciata.
Il contenuto si riferisce solamente alle caratteristiche specifiche dell’immobile (superficie, balconi, terrazze, ascensore, ecc.) e prescinde dalle parti contrattuali.
L’attestazione, necessaria per certificare che il contratto è in linea con quanto previsto dall’accordo territoriale, sarà quindi valida finché non cambieranno le caratteristiche dell’immobile o sarà modificato l’accordo del Comune a cui fa riferimento.
Nello specifico, la certificazione in questione è quella prevista dai commi 8 dell’art. 1, 8 dell’art. 2 e 5 dell’art. 3 del decreto del MIT e del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 2017.
Il contratto a canone concordato può essere stipulato con l’assistenza dei sindacati dei conduttori o associazioni della proprietà edilizia.
Per i contratti non assistiti è necessario il rilascio di un’apposita certificazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali, i sindacati degli inquilini o le associazioni della proprietà edilizia.
Si ricorda che il documento serve per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, per l’applicazione della cedolare secca al 10 per cento e per le riduzioni in materia di IRPEF e imposta di registro per contratti non assistiti.
Contratto a canone concordato, le modifiche apportate dal DL Semplificazioni alla validità dell’attestazione
L’obbligo di attestazione è previsto per tutti i contratti non assistiti, cioè sia stipulati direttamente tra affittuario e inquilino, sia tramite professionisti che non rientrano nei sindacati o associazioni specificate.
Secondo la normativa in vigore finora, questa attestazione era valida per tutta la durata di ogni singolo contratto. Il procedimento doveva essere ripetuto per tutte le volte in cui l’immobile veniva affittato, anche se alle stesse condizioni del contratto precedente.
L’intervento del Decreto Semplificazioni modifica proprio questo aspetto.
L’attestazione effettuata sarà valida nel tempo, per contratti con lo stesso contenuto, finché non ci saranno modifiche alle caratteristiche dell’immobile oppure sarà modificato l’accordo territoriale del Comune a cui fa riferimento la certificazione.
Inoltre, contribuisce a ridurre i costi della stipulazione dei contratti, dato che non si dovranno sostenere ogni volta le spese per l’attestazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto a canone concordato, con il DL Semplificazioni l’attestazione è valida più volte