Per i contratti di locazione a canone concordato il rilascio dell'attestazione è obbligatorio per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste: chiarimenti per i non assistiti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20 aprile 2018.
Contratto a canone concordato: agevolazioni fiscali subordinati al rilascio dell’attestazione da parte delle associazioni di categoria.
Alcuni importanti chiarimenti sui contratti di locazione a canone concordato arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E pubblicata il 20 aprile 2018.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato, cedolare secca al 10%, agevolazioni in materia di Irpef e imposta di registro, le parti contrattuali possono farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale.
La norma prevista dall’articolo 1, comma 8 del decreto del MIT e del MEF del 16 gennaio 2017 stabilisce che per i contratti non assistiti sia invece rilasciata apposita attestazione dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, tale da accertare il rispetto dei requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.
Contratto a canone concordato: attestazione obbligatoria per i non assistiti
I contribuenti non assistiti dalle associazioni rappresentative di categoria dovranno, ai fini di beneficiare della agevolazioni per i contratti a canone concordato, richiedere alle organizzazione firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 aprile 2018, chiarisce che l’attestazione ha natura obbligatoria e serve per confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.
Le modalità di attestazione per i contratti non assistiti dalle organizzazioni di categoria firmatarie sono quelle stabilite proprio da tali accordi: almeno una delle organizzazioni è tenuta a controllare e ad attestare, anche ai fini di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rispetto delle regole sul canone concordato.
In merito alle agevolazioni fiscali previste per i contatti a canone concordato, ovvero l’applicazione della cedolare secca del 10%, ovvero le agevolazioni in materia di IRPEF e d’imposta di registro per i contratti non assistiti l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario.
L’Agenzia delle Entrate riprende quanto già chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con le nota n. 1380 del 6 febbraio 2018:
“... per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate.”
Si allega di seguito la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018:
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018
- Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato - attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori - trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo.
Allegazione in sede di registrazione non obbligatoria ma “opportuna”
Proseguendo, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in oggetto chiarisce che l’attestazione rilasciata dalle organizzazione non dovrà essere allegata obbligatoriamente al contratto di locazione in sede di registrazione.
L’assenza di un obbligo non esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione del contratto di locazione.
Per le Entrate, allegare l’attestazione al contratto appare tuttavia opportuno per documentare il rispetto dei requisiti previsti per fruire delle agevolazioni fiscali in merito all’imposta di registro, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
L’agevolazione consiste nella riduzione al 70% del corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile utile all’applicazione dell’imposta di registro.
L’attestazione allegata al contratto non sarà soggetta al pagamento dell’imposta di registro, in quanto si tratta di documento per il quale non sussiste l’obbligo di registrazione e in applicazione di quanto previsto dall’articolo 11 del TUR.
Allo stesso modo, secondo le disposizioni previste dall’art. 5 della tabella allegata al DRP n. 642 del 26 ottobre 1972, si ritiene che per il rilascio dell’attestazione non si debba applicare l’imposta di bollo, in quanto si tratta di un documento necessario ai fini dell’applicazione di un’agevolazione tributaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto a canone concordato: attestazione obbligatoria per le agevolazioni