Canone concordato 2017: ecco come funziona la cedolare secca sui contratti di locazione, quali sono regole e agevolazioni sulla tassazione e le novità introdotte con il D.M. 16 gennaio 2017.
Canone concordato 2017: agevolazioni e novità per contratti di locazione con importo calcolato secondo le regole contenute nella legge n. 431/1998 e sulla base degli accordi delle associazioni di categoria.
Le agevolazioni sulla tassazione dei contratti di locazione a canone concordato riguardano non soltanto i proprietari dell’immobile ma anche gli affittuari.
Per i primi è prevista la possibilità anche nel 2017 di optare per la cedolare secca al 10 per cento, regime sostitutivo della tassazione Irpef applicabile per tutta la durata del contratto a canone concordato.
Una delle novità per il canone concordato 2017 riguarda la possibilità di stipulare contratti di locazione a tassazione agevolata in tutti i comuni d’Italia; si tratta di una delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, con la quale viene esteso l’ambito di applicazione del canone concordato con cedolare secca al 10 per cento, precedentemente ammesso soltanto nei comuni ad alta tensione abitativa.
Per l’applicazione delle agevolazioni previste in caso di canone concordato sui contratti di locazione è necessario rispettare determinate regole: calcolo dell’affitto e durata del contratto sono soltanto due dei punti a cui prestare attenzione.
Ecco come funziona il canone concordato sui contratti di locazione, cos’è e quando si può scegliere la tassazione a cedolare secca del 10% e quali sono le agevolazioni previste per proprietari e affittuari.
Canone concordato 2017: cedolare secca, tassazione e novità sul contratto di locazione
Per capire quando è possibile applicare la cedolare secca al 10 per cento e quali sono le regole cerchiamo di capire innanzitutto cos’è il canone concordato sui contratti di locazione e quali sono le novità introdotte nel 2017.
Il canone concordato è stato introdotto con la legge sulle locazioni di immobili adibiti ad unità abitativa n. 431 del 1998 e successivamente regolata da Decreti Ministeriali, da ultimo quello entrato in vigore lo scorso 15 marzo 2017 con importanti novità su quando e chi può applicare la tassazione agevolata al contratto di locazione.
Per i contratti di locazione a canone concordato è previsto che il valore e la durata del contratto siano stabiliti sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni di proprietà edilizia e dai comuni. La durata del contratto di locazione a canone concordato è di 3+2 ma la cedolare secca al 10% e le agevolazioni sulla tassazione si applicano anche ai contratti transitori e a quelli stipulati con studenti fuori sede a determinate condizioni.
Una delle novità introdotte con l’ultimo Decreto Ministeriale è l’estensione a partire dal 15 marzo 2017 del canone concordato ai contratti di locazione di tutti i comuni d’Italia; in precedenza potevano beneficiare delle agevolazioni soltanto i proprietari e gli inquilini di immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa.
Si tratta di importanti novità per gli affitti a canone concordato, opzione che secondo un’analisi di SoloAffitti già ad oggi è un successo in tutti i comuni d’Italia in cui è ammessa la stipula e in cui sono riconosciute le agevolazioni delle tassazione a cedolare secca al 10 per cento.
Chi può stipulare un contratto di locazione a canone concordato nel 2017? Ecco tutte le informazioni utili e le regole su tassazione e agevolazioni per inquilini e proprietari.
Canone concordato 2017: cedolare secca al 10 per cento
Per la stipula di un contratto di locazione a canone concordato 2017 è ammessa la tassazione con il regime della cedolare secca al 10 per cento.
La cedolare secca al 10 per cento sui contratti di locazione a canone concordato è riconosciuta attualmente, salvo ulteriori misure di proroga, fino al 31 dicembre 2017 ed è applicata ai contratti transitori, ai contratti 3+2 a canone concordato e a quelli stipulati per l’affitto a studenti fuori sede e ai contratti transitori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2-bis del Decreto Legge n. 47/2014.
La cedolare secca al 10 per cento per gli affitti a canone concordato e per gli altri casi previsti passerà al 15% a partire dal 2018, salvo il caso in cui venga ufficializzata un’ulteriore proroga dell’agevolazione come richiesto da Confedilizia.
I vantaggi per chi aderisce alla tassazione sostitutiva Irpef della cedolare secca al 10 per cento per le locazioni a canone concordato sono notevoli; non sono dovute addizionali regionali, comunali, imposta di registro e di bollo e alle imposta dovute si sostituisce una tassazione fissa sostitutiva sul canone annuo di locazione. Cerchiamo di capire con un esempio pratico come si calcola l’imposta dovuta in caso di cedolare secca al 10 per cento.
Nel caso di un’immobile concesso in locazione con canone concordato dal quale derivi un reddito di 6.000 euro, con la cedolare secca al 10 per cento il totale delle imposte da pagare verrà così determinato:
- 6.000 euro x 10% = 600 euro.
Ricordiamo che per chi opta per la tassazione ordinaria ad aliquote e scaglioni Irpef il reddito fondiario derivato dal contratto di locazione si sommerà al totale dei redditi percepiti nel corso dell’anno, con riduzioni determinate sulla base del tipo di contratto stipulato.
La cedolare secca al 10 per cento non è l’unica agevolazione prevista; sono previste ulteriori misure per ridurre la tassazione del reddito da locazione a canone concordato e tra queste è bene ricordare quali sono le novità introdotte a partire dal 15 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la guida alla cedolare secca 2017.
Canone concordato 2017: agevolazioni e tassazione
Oltre alla cedolare secca al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato sono previste ulteriori agevolazioni fiscali sulla tassazione del reddito fondiario per il proprietario ed è ammessa la detrazione fiscale dell’affitto corrisposto per il locatario che rispetta determinati requisiti.
L’agevolazione sulla tassazione prevista per il proprietario dell’immobile concesso in locazione a canone concordato consiste in un’ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile ai fini Irpef dei fabbricati, indicando nella dichiarazione dei redditi gli estremi della registrazione del contratto di locazione, l’anno di presentazione della dichiarazione Imu e il Comune in cui è ubicato l’immobile.
Si tratta di una delle novità introdotte a decorrere dal 15 marzo 2017 con il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017. In più, è prevista la riduzione del 75% dell’aliquota Imu e Tasi del Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in locazione a canone concordato.
Per i locatari di immobili è ammessa la detrazione fiscale dell’affitto corrisposto entro il limite di:
- 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71;
- 247,90 per redditi superiori che non superino i 30.987,41.
Ulteriori detrazioni fiscali sono previste per gli affittuari che stabiliscono nell’immobile la propria residenza, per un importo massimo di 991,60 per i primi tre anni di locazione.
Per tutti i dettagli si invitano i lettori a consultare la guida sulla detrazione dell’affitto nella dichiarazione dei redditi.
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