Consultazione fatture elettroniche: dal 1° luglio, ed entro la nuova scadenza del 29 febbraio 2020, è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei documenti fiscali e dei duplicati elettronici. I dettagli su come funziona il servizio e quanto dura il periodo transitorio.
Consultazione fatture elettroniche, dal 1° luglio e fino alla nuova scadenza del 29 febbraio 2020 i contribuenti possono decidere se attivare il servizio di consultazione e acquisizione dei documenti fiscali e dei duplicati elettronici grazie all’apposita funzione.
Sia per i tempi di attivazione della funzione del portale Fatture e Corrispettivi, che permette ai contribuenti di decidere sulla conservazione delle e-fatture, che per scadenza che mette fine al periodo transitorio, l’adesione al servizio è stata caratterizzata da continue proroghe.
Da oltre un anno e mezzo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sul tema ridefinendo date, tempi e modalità, anche l’attivazione della funzione ha avuto una gestazione lunga e difficile.
Il primo provvedimento in materia risale al 30 aprile 2018, al punto 7 si mettevano in chiaro regole del meccanismo di conservazione. In un secondo momento, con il provvedimento numero 524526 del 21 dicembre 2018, si aggiustava il tiro sulle questioni legate alla privacy che il Garante per la protezione dei dati personali aveva sollevato.
E poi ancora, con il provvedimento del 29 aprile scorso si dilatavano i tempi per l’attivazione della funzione di adesione, per arrivare, infine, al provvedimento numero 164664 del 31 maggio 2019, che ha stabilito la data del 1° luglio per l’attivazione della funzione e ha ampliato i tempi per l’adesione e per l’eliminazione delle fatture elettroniche dal sistema.
Lo stesso iter di continui rimandi è toccato al termine ultimo per la conservazione dei documenti dal 1° gennaio 2019, prorogata dall’Agenzia delle Entrate al 29 febbraio 2020 con il provvedimento del 17 dicembre a causa delle novità introdotte dal Decreto Fiscale. La scadenza non impedisce ai contribuenti di aderire al servizio, ma determina il momento in cui non sarà più possibile recuperare i vecchi dati.
Consultazione fatture elettroniche, adesione dal 1° luglio e periodo transitorio fino al 29 febbraio 2020
Dal 1° luglio e fino al 29 febbraio 2020 i contribuenti hanno tempo di scegliere se aderire tramite l’apposita funzione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.
Chi decide di procedere con l’attivazione ha a disposizione, per la consultazione e l’acquisizione, l’intero file di tutte le fatture elettroniche. Ma può decidere di revocare il servizio con effetto immediato in qualsiasi momento.
I file delle fatture elettroniche memorizzati vengono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione.
Con il provvedimento numero 1427541 del 17 dicembre 2019 si sposta in avanti la fine del periodo transitorio, durante il quale, tutti gli utenti possono visualizzare e consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute.
Dopodiché, nel caso in cui non si sia espresso il consenso, l’Agenzia delle Entrate procede alla rimozione dei file entro 60 giorni dal termine stabilito per effettuare l’adesione.
Consultazione fatture elettroniche, adesione entro la scadenza del 29 febbraio 2020: come funziona il servizio
Il sistema di consultazione delle fatture elettroniche sarebbe dovuto essere a regime già entro il 31 ottobre, termine spostato al 20 dicembre e poi al 29 febbraio 2020: i contribuenti guadagnano altro tempo per decidere se attivare il servizio disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il meccanismo prevede che chi aderisce può consultare e scaricare i file xml delle fatture entro i termini stabiliti per la cancellazione.
Ma se uno dei due soggetti coinvolti nelle operazioni, cedente/prestatore o cessionario/committente, ha dato il consenso alla memorizzazione dei dati, il portale rende disponibili le informazioni esclusivamente a colui che ha effettuato l’adesione.
Dopo aver recapitato la fattura al destinatario, l’Agenzia delle Entrate memorizza solo i dati fattura che non riguardano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, mentre cancella tutti gli altri dati, se nessuna delle due parti ha attivato la funzione di consultazione.
Consultazione fatture elettroniche, le deleghe agli intermediari
Accanto alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, c’è anche la possibilità di affidarsi a un intermediario delegato.
Dal momento che il meccanismo è stato rivisto in maniera sostanziale, in seguito alle indicazioni del Garante per la privacy, a dicembre 2018 nella risoluzione numero 62/E pubblicata il 26 giugno 2019 si specifica che:
“le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla predetta data non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione”.
In altre parole, chi ha acquisito le deleghe prima del 21 dicembre 2018 per utilizzare il servizio deve provvedere a farsi delegare di nuovo dai contribuenti che hanno bisogno di attivare la funzione e utilizzare i servizi di consultazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Consultazione fatture elettroniche, adesione fino al 29 febbraio 2020