Deleghe fattura elettronica e corrispettivi telematici: nuove istruzioni nella risoluzione n. 62/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 26 giugno 2019. Tutto pronto (o quasi) per le novità in arrivo dal 1° luglio.
Deleghe agli intermediari per la fattura elettronica e per i corrispettivi telematici: l’Agenzia delle Entrate pubblica nuove istruzioni in vista delle novità che partiranno dal 1° luglio 2019.
È la risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019 a sciogliere i dubbi e chiarire le nuove regole in merito alle deleghe da acquisire per i servizi di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e per la gestione del nuovo scontrino elettronico.
La cattiva notizia è che, per quel che riguarda i servizi di fatturazione elettronica, gli intermediari dovranno acquisire nuove deleghe qualora quelle già in possesso siano state acquisite prima del 21 dicembre.
La buona notizia è che sia per i servizi legati alla fattura elettronica che ai corrispettivi telematici, sarà possibile inviare la delega via PEC qualora manchino gli elementi di riscontro necessari per l’uso della procedura web di invio massivo o puntuale.
Deleghe fattura elettronica e corrispettivi telematici: nuove istruzioni delle Entrate
Le nuove indicazioni sulle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici contenute nella risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019 sono strettamente legate alle novità che debutteranno dal 1° luglio.
Per la fatturazione elettronica, è questo il giorno in cui - dopo più rinvii - sarà disponibile il servizio di consultazione ed acquisizione. Per lo scontrino elettronico invece sarà la data del debutto del nuovo obbligo che, inizialmente, riguarderà esclusivamente i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Partendo dalle novità relative alla fatturazione elettronica, sarà necessario l’invio di una delega specifica da parte degli intermediari al fine di poter gestire il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche si è aggiunta la possibilità di aderire, anche tramite un intermediario delegato, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal servizio stesso.
Il nuovo servizio è stato uno dei più complessi da mettere in campo, per via delle diverse ammonizioni da parte del Garante per la Privacy che hanno comportato la necessità di modifiche alle regole già disposte. In ragione delle nuove regole disposte con il provvedimento correttivo del 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019 ricorda che:
“le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla predetta data non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.”
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019
- Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Deleghe fattura elettronica, quelle acquisite prima del 21 dicembre sono “scadute”
La sostanza è che per utilizzare i servizi di consultazione ed acquisizione dei dati delle fatture elettroniche le deleghe acquisite prima del 21 dicembre 2018 sono ormai “scadute”.
Per poter utilizzare le funzionalità del nuovo servizio al debutto dal 1° luglio 2019 quindi gli intermediari dovranno farsi nuovamente delegare dai propri clienti, motivo che secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è stato alla base del rinvio delle nuove funzionalità.
L’adesione al servizio potrà essere effettuata dal 1° luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019.
Deleghe fattura elettronica in modalità massiva, puntuale o a mezzo PEC
Restano tre le modalità di presentazione delle deleghe all’Agenzia delle Entrate: massiva, puntuale o tramite PEC.
L’invio delle deleghe tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in modalità massiva o puntuale (secondo le regole previste dal provvedimento del 5 novembre 2018, consentono l’attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.
Resta la possibilità di invio della delega a mezzo PEC, qualora non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA).
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che gli intermediari dovranno trasmettere tramite PEC, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:
- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.
Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario.
Deleghe fattura elettronica: l’Agenzia delle Entrate consiglia di inviarle tutte
Sarà che il tema delle numerose deleghe da acquisire per i nuovi servizi telematici ha causato non poco malcontento tra gli intermediari, oppure che la stessa Agenzia delle Entrate cerca di semplificare le proprie procedure di verifica interna.
Sta di fatto che la risoluzione n. 62/E del 2019 dispensa anche alcuni “consigli” agli intermediari.
Ricordando che l’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche, e considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo,
“nel caso in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più servizi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.”
Acquisire tutte le deleghe ex-novo per evitare scadenze diversificate, questo il consiglio dell’Agenzia delle Entrate.
Deleghe scontrino elettronico, per i corrispettivi telematici stessi moduli delle fatture elettroniche
All’obbligo di fatturazione elettronica seguirà ormai tra pochissimi giorni quello di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Per i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, l’adempimento che sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale cartaceo, partirà in due tempi:
- dal 1° luglio 2019 per gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
L’Agenzia delle Entrate ricorda quindi che sempre tramite il portale Fatture e Corrispettivi è possibile fruire anche dei servizi relativi alla gestione dello scontrino elettronico, ovvero di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Anche in questo caso sarà possibile delegare gli intermediari, con la stesso modello di delega utilizzato per i servizi di fatturazione elettronica.
La risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019 spiega che conferendo la delega al servizio di “accreditamento e censimento dispositivi”, l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).
Si evidenzia inoltre che per agevolare l’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dal 11 giugno è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente.
Non si ha ancora notizia, invece, dei servizi gratuiti che l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato di voler mettere a disposizione per l’avvio dell’obbligo di scontrino elettronico. Tutto pronto all’obbligo in partenza dal 1° luglio 2019? Non proprio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Deleghe fattura elettronica e corrispettivi telematici: nuove istruzioni delle Entrate