Congedo di paternità 2021, novità in Legge di Bilancio: dopo una prima conferma dei 7 giorni di astensione dal lavoro, con il pacchetto di emendamenti approvato il 20 dicembre 2020, arriva a 10 giorni e viene esteso anche ai casi di morte perinatale. Le regole per beneficiarne restano le stesse.
Congedo di paternità 2021, arriva a 10 giorni e viene esteso anche ai casi di morte perinatale. Il Disegno di Legge di Bilancio in prima battuta aveva confermato i 7 giorni di astensione dal lavoro retribuiti già previsti anche per chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina, nell’arco del prossimo anno.
Il 20 dicembre 2020 è stato approvato alla Commissione Bilancio della Camera un pacchetto di emendamenti che porta la durata a 10 giorni e ne amplia la portata.
Non essendo una misura strutturale, ogni anno il congedo parentale concesso ai papà richiede una conferma.
Anche le ultime due Leggi di Bilancio avevano riservato sorprese positive estendendo il periodo da 4 a 5 giorni nel 2019 e da 5 a 7 nel 2020.
Quest’anno, allo stesso modo, si compie un nuovo passo nella direzione indicata dall’Europa: incrementare sempre più il periodo di congedo di paternità fino ad arrivare a 10 giorni entro il 2022.
Ad aprile 2019 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza: il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, deve avere diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto.
È questa la regola a cui gli Stati membri devono uniformarsi entro la scadenza del 2022.
Congedo di paternità 2021, con la legge di Bilancio si passa da 7 a 10 giorni per i neo papà
Dopo i passi avanti compiuti negli ultimi due anni, i giorni concessi ai neo papà e ai lavoratori dipendenti che adottano oppure ottengono in affidamento un bambino o una bambina passano da 7 a 10 nel 2021.
Si interviene ancora una volta sul testo del comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungendo alla lista degli anni in cui è possibile beneficiare del congedo di paternità anche il 2021:
“L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017, a quattro giorni per l’anno 2018, a cinque giorni per l’anno 2019, a sette giorni per l’anno 2020 e a 10 giorni per l’anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.
Come si evince dagli interventi sul testo previsti dal Disegno di Legge di Bilancio 2021, le regole di accesso e le modalità per beneficiare del periodo di astensione dal lavoro retribuita non vengono modificate in alcun modo.
Al periodo di congedo di paternità, infatti, anche per il 2021 è possibile aggiungere un ulteriore giorno di congedo facoltativo, da fruire in accordo e in alternativa alla madre.
Congedo di paternità 2021, novità in Legge di Bilancio: 10 giorni ed estensione anche ai casi di morte perinatale
Il prolungamento della durata, in ogni caso, non è l’unica novità inserita con gli emendamenti. Non solo l’articolo 66 della Legge di Bilancio interviene sul congedo di paternità, ma anche l’articolo 5 bis - Rientro al lavoro delle madri lavoratrici che estende la possibilità di beneficiarne anche ai casi di morte perinatale.
Al netto delle modifiche sulla normativa, le regole di accesso restano le stesse. Tutti i titolari di un rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ai 7 giorni di astensione dal lavoro e a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il beneficio spetta in caso di nascita, adozione e affidamento nell’arco dei 5 mesi dall’evento.
Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.
Stando alle indicazioni fornite dall’INPS per coloro che sono diventati papà o hanno ottenuto un’adozione o un affido nel corso del 2020, negli anni le modalità di domanda sono rimaste quelle indicate dalla circolare numero 40 del 2013.
Due sono le modalità previste:
- se l’indennità viene pagata dal datore di lavoro, le date in cui si vuole usufruire del congedo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. A sua volta il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite;
- se invece è l’INPS a pagare, è necessario presentare domanda direttamente all’Istituto tramite i servizi dedicati.
In ogni caso, per avere conferme ufficiali sul congedo di paternità 2021 bisognerà attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio e le successive istruzioni che l’INPS dovrà fornire per il prossimo anno.
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