Concordato preventivo biennale: la notifica dell’avviso bonario porta alla decadenza

Tommaso Gavi - Irpef

La notifica dell'avviso bonario porta alla decadenza dal concordato preventivo biennale. È quanto chiarisce una delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, pubblicate il 17 ottobre

Concordato preventivo biennale: la notifica dell'avviso bonario porta alla decadenza

È prevista la decadenza dal concordato preventivo biennale al momento della notifica dell’avviso bonario.

Lo chiarisce una delle sette FAQ pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate il 17 ottobre.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in merito ai redditi da indicare nel caso di contribuenti in regime forfettario e sul trattamento delle eventuali eccedenze a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo a titolo di imposta principale.

Diverse risposte hanno riguardato le condizioni di accesso e le cause di esclusione.

Concordato preventivo biennale: la notifica dell’avviso bonario porta alla decadenza

Nonostante manchino pochi giorni alla scadenza per l’adesione al concordato preventivo biennale, che deve essere comunicata entro il 31 ottobre 2024, continuano ad arrivare chiarimenti sullo strumento che mira a instaurare un rapporto collaborativo tra contribuenti e Fisco.

Tra le sette FAQ pubblicate nell’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate, ce n’è una che riguarda la notifica degli avvisi bonari.

La domanda si concentra sul momento in cui matura la decadenza dal concordato preventivo biennale: dopo la comunicazione al contribuente dell’avviso bonario o dopo che sia stato superato il termine di 60 giorni per la definizione di quest’ultimo?

L’Agenzia delle Entrate individua nella notifica dell’avviso bonario la condizione che determina la decadenza dal concordato preventivo biennale.

Come si legge nella parte finale della risposta, infatti:

“Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.”

I contribuenti saranno quindi esclusi alla notifica dell’avviso bonario che contiene la richiesta di pagamento delle imposte omesse e calcolate sul reddito proposto dall’Amministrazione finanziaria.

Concordato preventivo biennale, i chiarimenti delle FAQ: dai forfettari alle condizioni esclusione

Tra le altre FAQ pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate una riguarda i contribuenti in regime forfettario.

La proposta del concordato preventivo biennale si riferisce al reddito lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori?

In questo caso l’Amministrazione finanziaria precisa che che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

Alcuni quesiti si concentrano sulle condizioni di accesso ed esclusione dei contribuenti dalla proposta del Fisco.

Tra i chiarimenti viene evidenziato che la condizione imprescindibile per l’accesso al regime è l’applicazione degli ISA. Sono quindi esclusi i soggetti la cui attività d’impresa o lavoro autonomo non rientra nelle cosiddette “pagelle fiscali”.

In tema di modifiche della compagine sociale, si chiede se le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale siano escluse dal concordato. La risposta dell’Amministrazione finanziaria, in questo caso, è negativa: tale scelta non fa uscire dall’accordo con il Fisco.

In un successivo quesito, su un tema simile, si conferma che per società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR sono escluse anche nei casi di recesso e di esclusione del socio o associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza.

Nella parte finale della risposta si legge quanto di seguito riportato:

“Considerato il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alle “modifiche della compagine sociale” dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR senza, tuttavia, specificare le cause di tali modifiche, si ritiene che anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato da uno dei predetti soggetti rientrino tra quelle idonee a determinare “modifiche della compagine sociale” di cui al citato articolo 11.”

L’esclusione è prevista anche nel caso di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società. Tale ipotesi, come spiegato dall’Amministrazione finanziaria, determina la cessazione dall’attività d’impresa.

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