Conciliazione giudiziale: quadro normativo generale

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

La conciliazione giudiziale è stata disciplinata in maniera più organica a partire dal 2015 e permette di assicurare la stabilità finanziaria dell’impresa, di arrivare alla definizione del rapporto tributario pendente e di evitare ulteriori costi. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una forma di conciliazione straordinaria, temporanea a sanzioni ridotte

Conciliazione giudiziale: quadro normativo generale

La conciliazione giudiziale è quell’istituto che fa seguito all’accertamento con adesione e mediazione, inserito nel processo avviato, dove entrambe le parti hanno già messo sul tavolo tutte le carte, e in alcuni casi il ricorso è stato già oggetto di decisione.

L’accordo conciliativo permette di assicurare la stabilità finanziaria dell’impresa, di pervenire alla definizione del rapporto tributario pendente e di evitare gli ulteriori costi connessi ad un contenzioso certamente lungo e defatigante, senza che la definizione possa, anche solo astrattamente, essere considerata una esplicita o implicita accettazione delle ragioni vantate dall’Ufficio.

Per quanto riguarda la stabilità dell’impresa, il DM del MEF 28 settembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022, che individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale e adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016, interviene su un ambito di particolare rilievo, indicando, comunque, le regole (fisse e non mobili) per le valutazioni da parte delle stazioni appaltanti.

Spetterà, infatti, a quest’ultime valutare le informazioni ricevute dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Proprio perché l’esclusione non opera quando l’operatore economico si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o multe, purché l’impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, può essere interessante pensare di ricorrere alla conciliazione giudiziale.

Conciliazione giudiziale: quadro normativo generale

Il Legislatore delegato del 2015 ha operato una riscrittura integrale dell’istituto della conciliazione giudiziale, disciplinandola in maniera più organica: da una parte, la conciliazione fuori udienza (art.48, del D.Lgs.n.546/1992), e dall’altra la conciliazione in udienza (articolo 48-bis, del D.Lgs.n.546/1992), aggiungendo una disposizione di chiusura (articolo 48-ter) che investe la definizione e il pagamento delle somme dovute, valido per tutte le modalità di definizione conciliativa.

Successivamente, la L. n. 130/2022 – art.4, comma 1, lett.g – dopo l’art.48-bis, del D.Lgs.n.546/1992, ha inserito l’art.48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria), introducendo – di fatto – una nuova ipotesi di conciliazione dedicata alle controversie mediabili ma non mediate, che si affianca alle due precedenti, affidata esclusivamente al giudice.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Conciliazione fuori udienza (Articolo 48, del D.Lgs.n.546/1992) Conciliazione in udienza (Articolo 48-bis, del D.Lgs.n.546/1992) Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (Art.48-bis.1, del D.Lgs.n.546/92)
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia;

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa;

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione;

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia;

2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo;

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

4.La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1.Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse;

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa;

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

5. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

La conciliazione straordinaria da Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023, per venire incontro alle esigenze finanziarie dei contribuenti, ha introdotto, fra l’altro una conciliazione temporanea, a sanzioni ridotte.

Infatti, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, i commi da 206 a 212, dell’art.1, della L. n. 197/2022, prevedono che le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’art.48 del D.Lgs.n.546/1992, con l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, più gli interessi e gli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione (massimo 20 rate trimestrali), della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio previsto e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La limitazione della responsabilità per i funzionari

Proprio per stimolare l’utilizzo dell’istituto, l’art.29, comma 7, secondo periodo del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010 prevede che:

“Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.”

Pertanto, con esclusivo riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini delle conciliazioni, la responsabilità dei funzionari, in sede di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

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