Comunicazione spese ristrutturazione condomini: in vista della scadenza del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche e le istruzioni per gli amministratori di condominio.
Scadenza in arrivo per la comunicazione delle spese di ristrutturazione effettuate nei condomini: è il 28 febbraio 2019 il termine che gli amministratori di condominio dovranno tenere a mente.
Le istruzioni e le specifiche tecniche per l’invio sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2019.
L’obbligo è uno degli adempimenti legati alla messa a punto del modello di dichiarazione dei redditi precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate e sono sempre più le spese detraibili che saranno inserite nel modello 730.
La scadenza del 28 febbraio 2019 non interessa soltanto gli amministratori di condominio, ma anche una serie di ulteriori soggetti obbligati alla comunicazione delle spese detraibili, come asili nido, veterinari e università. Un calendario fitto di adempimenti a febbraio 2019.
Il tutto per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata il maggior numero di detrazioni riconosciute al contribuente che ha sostenuto la spesa.
Scendiamo ora nel dettaglio fornendo le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate relative alla comunicazione in capo agli amministratori di condominio delle spese per i lavori di ristrutturazione e risparmio energetico in scadenza il 28 febbraio 2019.
Comunicazione spese ristrutturazione condomini entro il 28 febbraio 2019
Per le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuate sulle parti comuni dei condomini, l’amministratore è tenuto a trasmettere esclusivamente in modalità telematica una comunicazione con i dati delle quote a carico di ciascun condominio.
Le specifiche tecniche per l’invio sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2019 e i software per la compilazione e il controllo della comunicazione sono stati messi a disposizione nella versione definitiva.
La comunicazione, necessaria per fruire del bonus ristrutturazioni, dell’ecobonus e che riguarda anche le spese ammesse al bonus mobili ed elettrodomestici, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente entro il 28 febbraio 2019.
All’interno del file telematico bisognerà indicare i dati delle spese sostenute al 31 dicembre 2018, prendendo come riferimento le fatture emesse dalla ditta che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, quelli ammessi alla detrazione per risparmio energetico e i documenti che attestano il sostenimento della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
All’interno della comunicazione sarà necessario indicare i dati del condominio (nominativo dello stabile e codice fiscale, qualora sia presente in Anagrafe Tributaria) e dell’amministratore. Per i condomini minimi sarà necessario flaggare l’apposita voce.
Ulteriori indicazioni sull’invio telematico della comunicazione in scadenza il 28 febbraio 2019 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si allega di seguito il provvedimento del 6 febbraio 2019 nonché le istruzioni e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 6 febbraio 2019
- Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.
- Istruzioni compilazione comunicazione ristrutturazioni condomini
- Scarica le modalità di compilazione della comunicazione pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Sono le FAQ a fornire alcune ulteriori indicazioni, come quelle relative ai casi in cui non è stata pagata la spesa dal condomino per la quota a proprio carico.
Comunicazione ristrutturazioni condomini 2019 e mancato pagamento della quota condominiale
Uno dei dubbi più frequenti degli amministratori di condominio riguarda le regole da seguire nel caso in cui il condomino non ha pagato in tutto o in parte la quota condominiale.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 122 del 1° giugno 1999 ha chiarito che ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. I singoli condomini possono detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.
In merito alle regole per la compilazione della comunicazione delle spese sostenute, l’Amministratore dovrà indicare (nel campo 25) l’importo della spesa attribuibile a ciascun condomino, in base al piano di riparto, in riferimento al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta.
In merito al pagamento della quota attribuita a ciascun condomino, bisognerà invece compilare il campo 26 (flag pagamento), facendo riferimento all’effettuazione del pagamento al 31 dicembre dell’anno di riferimento (il 2018 per la detrazione riconosciuta nel 2019).
Sarà nella dichiarazione dei redditi precompilata che verrà dato risalto al pagamento o meno della quota condominiale per le spese sostenute: se l’importo è stato effettivamente pagato entro il 31 dicembre la spesa sarà detraibile, mentre per le quote pagate in parte o non corrisposte la spesa riconosciuta in detrazione sarà esposta soltanto nel foglio informativo.
Se il contribuente paga la sua quota prima della presentazione della dichiarazione potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo l’onere sostenuto.
Comunicazione spese ristrutturazione condomini 2019 e soggetto a cui è attribuita la spesa
Altrettanto importante è il chiarimenti in merito all’individuazione del soggetto al quale è attribuita la spesa da portare in detrazione, dato che bisognerà indicare nel campo 24 della comunicazione in scadenza il 28 febbraio 2019.
L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario.
In caso di mancata comunicazione, bisognerà indicare come soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo.
Non bisognerà tener conto quindi del soggetto al quale è intestato il conto bancario o postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale.
Le regole per i supercondomini
Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza di “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:
- qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;
- qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione spese ristrutturazione condomini entro il 28 febbraio 2019