La comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali non è obbligatoria per le prestazioni intellettuali. Lo chiarisce l'INL nelle FAQ diffuse con la nota numero 109 del 27 gennaio 2022, con cui specifica gli altri casi in cui non è dovuta.
Le prestazioni intellettuali dei lavoratori autonomi occasionali sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva.
È quanto afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle FAQ diffuse con nota 109 del 27 gennaio 2022, con cui illustra i casi in cui non è dovuta la comunicazione preventiva.
Oltre a quelle intellettuali, sono escluse dall’obbligo di invio della comunicazione INL anche le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, quelle dei procacciatori d’affari occasionali e dei venditori diretti a domicilio.
Non sono obbligati neanche la Pubblica Amministrazione né gli enti del Terzo Settore che non svolgono attività commerciale.
Di seguito tutti i dettagli.
Comunicazione autonomi occasionali, non è obbligatoria per le prestazioni intellettuali. Le FAQ INL
Le prestazioni intellettuali svolte dai lavoratori autonomi occasionali sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva disciplinato dall’articolo 14 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008.
A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 109 del 27 gennaio 2022.
Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro, riporta dei chiarimenti, sotto forma di FAQ, con cui l’INL risolve alcuni dubbi circa le prestazioni oggetto di tale obbligo.
Richiamando la precedente nota, la 29/2022, in cui l’INL ha esposto il contenuto della comunicazione e ha scandito i tempi e i modi dell’invio, nella sezione dedicata all’ambito di applicazione si legge:
“Restano viceversa esclusi (...) le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA”
Nella nota 109, l’INL torna sul tema con la FAQ 5.
Le prestazioni intellettuali dei lavoratori autonomi occasionali sono escluse dall’obbligo della comunicazione preventiva previsto dall’articolo 14, comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008, così come modificato dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022:
“in ragione della ratio della norma volta a contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”
L’INL afferma che l’obbligo non sussiste, a titolo esemplificativo, per i lavoratori autonomi occasionali correttori di bozze, lettori di opere in festival o in libreria, i redattori di articoli e testi.
Per lo stesso motivo sono escluse dall’obbligo anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale degli studi professionali non organizzati in forma di impresa.
Per questa fattispecie, inoltre, l’INL ricorda che l’articolo 14 comma 1 si riferisce ai committenti che lavorano in qualità di imprenditori.
- Nota INL 109 del 27 gennaio 2022
- Scarica le FAQ dell’INL con i chiarimenti sugli imprenditori tenuti ad inviare la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: le altre prestazioni per cui non è obbligatoria
Con le ulteriori FAQ messe a disposizione, l’INL elenca le altre prestazioni escluse dall’obbligo perché prive dei presupposti che la legge richiede.
Il lavoro autonomo occasionale è quello che viene svolto senza vincolo di subordinazione, nei confronti di un committente che svolge attività d’impresa, cioè un’attività organizzata economica organizzata in modo professionale a scopo di lucro, e che riceve un compenso per l’opera o il servizio svolto.
Al reddito che deriva da questa prestazione si applica il regime dei redditi diversi di cui all’articolo 67 comma 1 lettera l) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Pertanto, non rientrano in questa definizione, in primis la Pubblica Amministrazione, che non svolge mai attività d’impresa.
Stesso discorso vale per le Fondazioni ITS, ASD e SSD e gli enti del Terzo Settore che operano senza fini di lucro.
Se questi ultimi svolgono un’attività d’impresa, anche se marginale, l’obbligo si applica per i lavoratori autonomi occasionali impiegati a tale scopo.
In mancanza del presupposto esclusivo dell’occasionalità, l’obbligo non riguarda le prestazioni degli incaricati alle vendite occasionali, né del procacciatore d’affari occasionali.
A queste, infatti, si applica il regime dei redditi diversi di cui all’articolo 67 comma 1 lettera i).
Per le prestazioni autonome occasionali dei lavoratori dello spettacolo, vale la disciplina già contenuta all’articolo 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 708/1947.
L’INL specifica inoltre che il luogo di lavoro non influisce sull’obbligo di comunicazione, che è operativo anche se la prestazione viene svolta in modalità telematica da casa o dall’ufficio del lavoratore.
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