Per determinare l'esercizio al quale vanno imputati i corrispettivi della vendita di beni mobili si deve fare riferimento a quello in cui sono consegnati o spediti. Non conta la messa a disposizione. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
Nell’ipotesi di cessione di beni mobili da parte di una società, il momento rilevante per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi e cioè i corrispettivi della vendita dei beni è quello in cui i beni mobili sono consegnati o spediti, anche nel caso in cui il trasferimento materiale del bene sia successivo rispetto al trasferimento della proprietà, a nulla rilevando la mera messa a disposizione dei beni.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25757 del 26 settembre 2024.
Per la competenza dei ricavi da cessione di beni rileva il momento di consegna o spedizione
La controversia è sorta a seguito della notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES notificato ad una società.
A questa l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito imponibile, tra le altre cose, perché una serie di contratti, qualificati come cessioni ovvero vendite di beni mobili (si trattava di macchinari per il taglio dei marmi prodotti dalla società), erano da qualificarsi piuttosto come appalti di servizi.
Di conseguenza, i relativi ricavi dovevano essere imputati all’anno in cui la prestazione di fare oggetto principale del contratto era stata completata, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lett. b) del DPR n. 917/1986 (TUIR), e comunque al momento della effettiva consegna e non al momento in cui la società assumeva di avere messo a disposizione degli acquirenti i macchinari ma senza averli trasportati e montati e senza avere ancora fatturato il corrispettivo della cessione.
La contribuente ha impugnato l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando gli addebiti mossi dall’Ufficio e ribadendo che si trattava di vendita di beni mobili e non di contratti di appalto e che la prestazione principale si era concretizzata nel medesimo anno al quale erano stati imputati i ricavi, con legittima applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a) del DPR n. 917/1986.
Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso e annullando l’avviso di accertamento, qualificava la prestazione principale dei contratti in questione come un dare piuttosto che come un facere e riteneva che la consegna si fosse concretizzata al momento della messa a disposizione dei beni agli acquirenti, con conseguente legittimità della imputazione operata dalla società contribuente.
Dopo la conferma della decisione di prime cure da parte della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione o falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, lettera a) del TUIR e la violazione del principio di competenza.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, anche accettando la qualificazione dei contratti all’origine dell’accertamento quali vendite di cose mobili e anche nell’ipotesi di applicazione dell’art. 109, comma 2, lettera a) del TUIR, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la consegna dei macchinari si fosse concretizzata nell’anno di imposta indicato dalla società contribuente con la mera messa a disposizione dei beni e prima che del trasporto e del montaggio degli stessi presso gli acquirenti.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Quale regola si applica per determinare i criteri temporali di imputazione dei ricavi?
Una volta qualificati i contratti in questione come vendite di beni mobili, o comunque contratti con causa mista nei quali assume rilievo del tutto prevalente la prestazione di dare, la regola applicabile per determinare i criteri temporali di imputazione dei ricavi è dettata dall’art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR, disposizione che recita:
“ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.”
Il momento decisivo per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi e cioè i corrispettivi della vendita di beni mobili è, dunque, quello in cui i beni mobili sono consegnati o spediti.
La sentenza impugnata ha inteso quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisava la parte acquirente della avvenuta produzione del macchinario e della sua messa a disposizione presso un magazzino e invitava la controparte ad organizzare il ritiro della merce nei primi mesi dell’anno successivo.
I giudici di Cassazione hanno dichiarato a riguardo che, nel qualificare quale consegna la descritta attività, la CTR ha errato perché la consegna, ai fini della applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR, andava correttamente individuata nel momento in cui i beni uscivano dalla materiale disponibilità del venditore e venivano trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore.
La disposizione tributaria intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni e ad esso collega la prescrizione circa l’imputazione dei ricavi, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.
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