L'Amministrazione finanziaria è comunque legittimata ad opporre in compensazione i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, nel caso in cui il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 21082 del 7 agosto 2019.
Qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria è comunque legittimata ad opporre in compensazione i propri crediti certi, liquidi ed esigibili. È, poi, onere del giudice verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale.
Questo il sunto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 21082 depositata il 7 agosto 2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 21082 del 7 agosto 2019
- In giudizio via libera alla compensazione tra Fisco e contribuente. A stabilirlo è l’ordinanza numero 21082 del 7 agosto 2019.
La decisione – Il giudizio verte sul ricorso proposto da una società avverso il silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, opposto a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso di un credito acquistato da una società terza.
La CTP accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma richiesta in restituzione e la decisione veniva confermata in sede di appello.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato allora la decisione lamentando l’erroneità del giudizio della CTR nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione dell’Ufficio circa la esistenza di crediti dell’amministrazione finanziaria iscritti a ruolo a titolo definitivo, da opporre in compensazione al credito vantato dal contribuente. A parere dell’Agenzia delle Entrate il rimborso poteva avvenire solo dopo la compensazione tra debiti e crediti erariali.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza della CTR.
Per dirimere la questione la Corte di legittimità ha prima di tutto precisato che l’Amministrazione finanziaria, al fine di poter opporre in compensazione il proprio credito nel corso del giudizio per il rimborso del credito di imposta promosso dal contribuente, non era obbligata a emettere un autonomo provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997.
Questo perché, a seguito della modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015, “la facoltà della Amministrazione finanziaria di disporre con appositi provvedimenti la sospensione o la compensazione dei crediti vantati dal contribuente in presenza di propri controcrediti derivanti dall’obbligo di pagamento delle sanzioni, è stato esteso negli stessi termini all’ipotesi in cui la Amministrazione finanziaria sia titolare di controcrediti derivanti da maggiori tributi dovuti (in via non definitiva o definitiva) dal contribuente che fa valere il credito di imposta”.
Grazie all’istituto della compensazione legale e giudiziale disciplinato dall’art. 1243 cod.civ. l’Amministrazione finanziaria, chiamata in giudizio per il pagamento di un credito, può opporre a sua volta un contro-credito certo, liquido ed esigibile. Spetterà poi al giudice, una volta verificata la sussistenza dei requisiti del controcredito opposto, dichiarare l’estinzione (totale o parziale) del credito principale per compensazione legale (così Cass. Sez. U. n. 23225 del 2016).
È erroneo pertanto affermare che l’Ufficio avesse l’obbligo di emettere il provvedimento per la sospensione del pagamento del credito per poi dichiarare la compensazione, in forza della facoltà riconosciuta sul piano civilistico dal citato art. 1243, di opporre direttamente in compensazione, al contribuente che agisce in giudizio per il pagamento di un credito, l’esistenza di un proprio controcredito altrettanto certo, liquido ed esigibile.
Il Collegio ha chiuso la decisione affermando quindi il seguente principio di diritto “qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod.civ., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In giudizio via libera alla compensazione tra Fisco e contribuente