Compensazione credito di imposta ripristinato, con la risposta all'interpello numero 237 del 3 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate spiega come recuperare la parte di agevolazione fruita erroneamente oltre il limite previsto di 250.000 euro. Dopo la definizione dell'atto di contestazione può essere compensata con debiti tributari e contributi futuri.
Compensazione credito di imposta ripristinato, se un’impresa utilizza l’agevolazione oltre il limite di 250.000 euro annuali previsto dalla legge, dopo la definizione dell’atto di contestazione, può recuperare la somma indebitamente compensata e riversata.
A spiegare le modalità di fruizione è la risposta all’interpello numero 237 del 3 agosto 2020.
L’Agenzia delle Entrate specifica che lo sconto non concorre con le altre somme per il limite di 250 mila euro previsto dalla legge di Bilancio 2008.
Può essere recuperato l’importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata, utilizzando un differente codice tributo se quello originario non è più disponibile.
Compensazione credito di imposta ripristinato: le istruzioni delle Entrate
Nella risposta all’interpello numero 237 del 3 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate spiega le modalità per fruire in compensazione di un credito di imposta ripristinato.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 237 del 3 agosto 2020
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Utilizzo in compensazione di un credito da agevolazione ripristinato a seguito di definizione dell’atto di contestazione.
Il caso concreto è quello di un’impresa che ha usufruito erroneamente di un credito di imposta oltre il limite dei 250 mila euro annuali, stabilito dall’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, ovvero la legge di Bilancio 2008.
L’Agenzia delle Entrate spiega come utilizzare il credito in compensazione, in base a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riepiloga il quadro normativo di riferimento.
La disposizione che prevede la possibilità di usufruire del credito di imposta anche oltre il periodo temporale della legge che lo istituisce è ancora la legge di Bilancio 2008, all’articolo 1, comma 53:
“A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.”
Per quanto riguarda i crediti fruiti oltre il limite previsto dalla legge di Bilancio 2008, con la definizione dell’atto di contestazione viene ripristinata, a posteriori, la disponibilità di tale credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata.
Il credito in questione, una volta ripristinato, può dunque essere recuperato in compensazione con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nel caso specifico, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, non concorre con gli altri eventuali crediti all’ammontare del limite massimo previsto nell’anno solare poiché è utilizzato oltre il terzo anno successivo a quello in cui si è generato.
Compensazione credito di imposta ripristinato: le modalità e i codici tributo
Nel caso concreto presentato dall’istante, per utilizzare in compensazione il credito di imposta ripristinato, l’Agenzia delle Entrate specifica che è necessario utilizzare un altro codice tributo da inserire nel modello F24.
Nella dichiarazione modello UNICO utilizzata dall’istante non era presente un apposito campo nel quadro RU, tale da consentire di mettere in evidenza il credito in questione.
Lo steso è stato dunque indicato nel rigo RU403, corrispondente ai crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi, del modello UNICO e dei modelli degli anni seguenti.
Ciò ha necessitato un intervento manuale dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, che si è occupata della gestione e del controllo del credito.
Inoltre l’originario codice tributo relativo all’agevolazione fruita, in parte, oltre il limite consentito, è il 3888.
Al momento del recupero del credito tale codice tributo non è più valido.
Sposando la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate spiega che deve essere utilizzato il codice tributo 6700, corrispondente al “credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.
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