Compatibilità tra start up e impresa sociale: i chiarimenti dal MISE

Cristina Cherubini - Associazioni

Compatibilità tra start up e impresa sociale, dal MISE arrivano chiarimenti: non possono convivere. Il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere n. 84932 del 23 marzo 2021 ha fornito indicazioni in materia: un'analisi della normativa di riferimento.

Compatibilità tra start up e impresa sociale: i chiarimenti dal MISE

Il quesito posto al Ministero dello Sviluppo Economico da un utente, ed indirizzato anche alla Camera di CCIAA di Messina, riguarda un dubbio circa l’eventuale compatibilità tra la qualifica di Start up a vocazione sociale e quella di impresa sociale prevista dal d.lgs 112/2017.

Partendo dalle basi, si rende opportuno ai fini dell’analisi, riportare la definizione di Start up, come essa è contenuta nell’art. 25 comma 2 del d.l. 179/2012 “l’impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” la quale possiede i requisiti elencati nell’articolo.

La Start up a vocazione sociale è una particolare categoria disciplinata dall’art. 25 comma 4 del d.l 179/2012, ed è forse la dizione richiamante la “socialità” che ha condotto l’utilizzatore a chiedere un parere sulla sua eventuale compatibilità con l’ente “impresa sociale” .

SIAVS e impresa sociale: definizione e caratteristiche

La SIAVS, Start up a vocazione sociale, ai sensi dell’art. 25 comma 4 del d.l 179/2012 è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la quale possiede i requisiti previsti all’interno dell’articolo medesimo e che “che opera in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”..

L’art. 2, comma 1, d.lgs 155/2006 prevede che la vocazione sociale sia legate ai seguenti settori:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

L’impresa sociale è invece un ente del terzo settore, di diritto privato che in base all’art. 1 comma 1 del d.lgs 112/2017 “esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” e può svolgere le attività specificate nell’art. 2 del d.lgs 112/2017.

Compatibilità tra SIAVS e impresa Sociale: il quesito

È chiaro che ad un primo sguardo le attività che si prefiggono di realizzare sia la SIAVS che l’impresa sociale sembrano compatibili se non identiche, ed è forse da questo pensiero che è nato il quesito dell’istante.

La richiesta di chiarimenti posta al Ministero recava difatti il seguente quesito:

“Desidero porre un quesito inerente la concreta differenziazione dello status speciale riconosciuto alle siavs, le quali pur rientrando nella definizione di Start up innovativa, operano in alcuni settori specifici indicati all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006. (...) Non sembrano sussistere ostacoli alla possibilità che una start-up a vocazione sociale adotti, anche di fatto, i requisiti prescritti per l’impresa sociale acquisendone la relativa qualifica”.

Tale quesito sembra quindi nascere dall’esigenza di comprendere se effettivamente una SIAVS può assumere la qualifica di impresa sociale, e in caso di risposta affermativa, quale iter dovrebbe seguire per ottenerla.

In risposta a tale quesito il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto con il parere n. 51317 interpellando anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ministero dello Sviluppo Economico - Parere numero 84932 del 23 marzo 2021
Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all’art. 25,
comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 -
Richiesta chiarimenti.

Compatibilità tra SIAVS e impresa Sociale: il parere MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere n. 51317 del 25 febbraio 2021, e ricordando un ulteriore chiarimento fatto con la circolare n. 3677/C del 20/01/2015, sempre in tema Start up, ha provveduto a confrontare l’art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal DLGS 112/2017, dichiarando che “appare evidente, ad avviso della scrivente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali (e ferma restando la necessità, si ritiene, di chiarire se il rinvio all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possa intendersi oggi automaticamente come rinvio al corrispondente articolo e comma del DLGS 112/2017) risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime”.

Il parere del Ministero sembra quindi voler escludere un’ipotesi di compatibilità tra le due qualifiche, e tale amministrazione prosegue poi avvalorando la sua tesi passando ad analizzare le differenze normative che esistono tra le due tipologie di enti:

  • SETTORE DI COMPETENZA:
  1. le imprese sociali operano nei settori di competenza in via stabile e principale (art. 1, c. 1, DLGS 112/17);
  2. le SIAVS operano, nei settori di competenza, in via esclusiva (art. 25, c. 4, DL 179/12);
  • OBBLIGHI CONTABILI:
  1. le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, c. 2, DLGS 112/17);
  2. obbligo che non sussiste per le SIAVS;
  • CONTROLLO DI GESTIONE:
  1. le imprese sociali sono tenute comunque a nominare un organo di controllo (art. 10, c. 1, DLGS 112/17);
  2. analogo obbligo sussiste per le start-up innovative (e, quindi, per le SIAVS) solo nel caso in cui ciò sia previsto per lo specifico tipo societario adottato (v., a titolo di esempio, per la forma più frequente di start-up, e cioè la SRL, l’art. 2477 cod. civ.);
  • PROCEDURE CONCORSUALI:
  1. le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, c. 1, DLGS 112/17);
  2. le SIAVS (e le start-up in generale) sono di contro assoggettate, in tali casi, alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 31, c. 1, DL 179/12).

Si arriva poi alla seguente conclusione:

“Over pertanto un’impresa in possesso della qualifica di SIAVS intenda acquisire la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, ad avviso di questa Amministrazione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un’istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative

Ne consegue quindi che non è impossibile per una SIAVS acquisire la qualifica di impresa sociale ma che per ottenere tale configurazione deve abbandonare prima la precedente, senza poter beneficiare quindi di entrambe le categorie contemporaneamente.

Il chiarimento del MPLS sulla compatibilità tra SIAVS e terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente circa il Terzo Settore è stato, infine, interpellato al fine di fornire un quadro ancor più definito e puntuale sulla possibile compatibilità tra qualifica di start up a vocazione sociale e terzo settore.

Il MPLS con la nota numero 3756 del 17 marzo 2021 ha concentrato la sua analisi partendo dall’eventuale connessione con il mondo dell’imprenditoria sociale, il quale “rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS”.

Nonostante esse non siano annoverabili tra i soggetti del Terzo settore, in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi, effettivamente “ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività”.

Il MPLS richiama un’ulteriore differenziazione importante che rende i due organismi incompatibili che è relativa alla distribuzioni degli utili:

  • Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente, è difatti essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell’impresa;
  • Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione “permanente” che l’impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all’effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale; tale destinazione comporta l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica – ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali converge quindi con quello fornito dal Mise, il quale conclude la propria nota con le seguenti specifiche:

“Si ribadisce dunque la condivisione della posizione espressa da codesta Amministrazione circa l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS. Si ritiene fatta salva, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex art. 25 comma 4 d.l. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, la possibilità che l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 Mise/MLPS, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale”.

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