CIN per affitti brevi e turistici: le istruzioni per chi ha già un codice regionale o provinciale

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Si va sempre più verso la piena operatività del CIN per gli affitti brevi e turistici, ma il monitoraggio delle strutture è già previsto in alcuni territori: come si integrano vecchie e nuove regole? Le istruzioni per chi ha già un codice regionale o provinciale dal Ministero del Turismo

CIN per affitti brevi e turistici: le istruzioni per chi ha già un codice regionale o provinciale

Entro il primo settembre tutte le Regioni dovranno approdare nella Banca Dati Strutture Ricettive, utile per richiedere o verificare il CIN, Codice Identificativo Nazionale, relativo agli affitti brevi e turistici che è stato introdotte per monitorare il panorama ricettivo italiano.

Quando tutti i territori arriveranno nel sistema, partirà il conto alla rovescia: 60 giorni per l’applicazione degli obblighi e delle sanzioni previste dall’articolo 13 ter del DL Anticipi.

Ma il monitoraggio delle strutture non è una novità assoluta, alcuni territori già lo prevedono: il punto delle istruzioni fornite dal Ministero del Turismo tramite le FAQ, risposte a domande frequenti, per coloro che hanno già un codice regionale o provinciale.

Chi ha già un codice regionale deve già richiedere il CIN per affitti brevi e turistici?

Volge al termine la fase sperimentale della BDSR, Banca Dati Strutture Ricettive, introdotta per richiedere e verificare il Codice Identificativo Nazionale degli alloggi utilizzati per gli affitti brevi e turistici.

Attualmente gli operatori delle Regioni che già sono nel sistema possono scegliere di adeguarsi alle novità, anticipando i tempi, ma non ne hanno ancora l’obbligo.

Al 21 agosto risultano presenti sulla BDSR Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano

Le nuove regole, poi, dovranno integrarsi con quelle già presenti in alcuni territori: “Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni”, si legge sul portale.

Ma dal punto di vista operativo, come bisognerà operare? A sciogliere alcuni dubbi è il Ministero del Turismo.

Dopo 60 giorni dal debutto della Banca Dati relativa ad affitti brevi e turistici su scala nazionale, entra in vigore un obbligo generalizzato di esporre il CIN, senza alcuna eccezione.

“Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici”, si legge sul portale.

CIN per affitti brevi e turistici: le istruzioni per chi ha già un codice regionale o provinciale

Come previsto dall’articolo 13 ter del Decreto Anticipi, l’ente territoriale deve automaticamente ricodificare come CIN i codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo.

La richiesta, in ogni caso, deve partire da chi gestisce strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere o unità immobiliari ad uso abitativo destinate ad affitti brevi o turistici.

Il tempo a disposizione cambia in base al momento in cui si presenta la domanda:

  • chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN ha complessivamente 120 giorni dall’Avviso sull’estensione della Banca Dati su scala nazionale.
  • chi, invece, lo ottiene dopo il debutto ufficiale del CIN ha a disposizione 30 giorni di tempo “dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale”.

Il Ministero, infine, si sofferma anche sul caso particolare di mancata attribuzione da parte dell’ente territoriale nei termini previsti.

Per richiedere il codice nazionale ci sono 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

Di conseguenza le sanzioni previste, riassunte in tabella, saranno applicabili in base alla scadenza da rispettare.

Fattispecie Sanzione
Mancata richiesta del CIN Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione del CIN Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) Da 2.000 a 10.000 euro

(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali

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