Cessione della rivendita di tabacchi: ai fini del registro rileva anche l’avviamento

Emiliano Marvulli - Imposte

L'avviamento collegato alla rivendita di generi alimentari di monopolio deve essere compreso nel valore dell'azienda, ai fini del calcolo dell'imposta di registro, se il cessionario prosegue l'attività del cedente

Cessione della rivendita di tabacchi: ai fini del registro rileva anche l'avviamento

In tema di imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta comprende anche l’avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l’attività del cedente, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 29212 del 12 novembre 2024.

Cessione della rivendita di tabacchi: la sentenza della Cassazione sull’imposta di registro

La controversia è sorta a seguito del ricorso proposto avverso l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore della azienda ceduta dal contribuente, includendovi il valore dell’attività di rivendita di generi di monopolio (tabacchi) e ricevitoria del lotto, in quanto collocate nello stesso locale commerciale.

I due giudici di merito hanno respinto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha evidenziato in particolare che, sebbene il provvedimento amministrativo avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio non sia trasferibile, tuttavia, il pregresso esercizio di tale attività nel locale dell’azienda ceduta, già valutato idoneo e conforme alle condizioni prescritte ed indispensabili per ottenere l’assegnazione di una tabaccheria, incide sicuramente sull’avviamento.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 31 della legge n. 1293 del 1957, anche in relazione agli artt. 2555 e 2426 c.c., non potendo includersi nel valore dell’azienda ceduta la licenza per la rivendita dei tabacchi, che non è cedibile e che, nel caso in esame, era già stata dismessa dall’alienante ed ottenuta, a trattativa privata, dall’acquirente.

Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso.

L’art. 31 della legge n. 1293 del 1957 stabilisce che le rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio non possono a qualsiasi titolo essere cedute ma che, in caso di cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata.

Nel caso di specie, prima della cessione d’azienda il cedente ha rinunciato alla rivendita dei generi di monopolio e il cessionario ha conseguito, all’esito della trattativa con l’Amministrazione, l’assegnazione della rivendita, sicché di ciò e delle conseguenti possibilità di profitto l’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto nella quantificazione del valore dell’azienda ceduta, procedendo alla rettifica, con atto ritenuto legittimo dai giudici di primo e di secondo grado.

La Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di cessione d’azienda, deve essere considerato nel valore della stessa, per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, e calcolato secondo i parametri dell’art. 51, comma 4, del DPR n. 131 del 1986, l’avviamento commerciale, ossia la capacità di profitto dell’azienda trasferita.

Tale principio opera anche nell’ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali ex art. 31 della legge n. 1293 del 1957, non impedisce la cessione dell’intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà valida sino all’eventuale revoca della concessione amministrativa.

Difatti, l’avviamento, rilevante ai sensi dell’art. 51, comma 4, del DPR n. 131 del 1986 (ratione temporis vigente), essendo costituito dalla capacità di profitto di una attività produttiva e, cioè, dal maggior valore del complesso aziendale, unitariamente considerato, rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2012, n. 9115), certamente ricomprende la valutazione dei profitti relativi all’attività di vendita di generi di monopolio, in quanto espressione della capacità produttiva dell’azienda ceduta, laddove l’acquirente prosegua tale attività proprio nell’azienda ceduta.

Invero, ai fini della quantificazione del valore dell’azienda rileva la capacità produttiva dell’azienda ceduta, che è una sua qualità immateriale, da tenere distinta dai singoli beni materiali e/o immateriali che ne fanno parte, e che si traduce in un elemento patrimoniale proiettato nel futuro, da cui deriva la probabilità, fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti.

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