Cessione immobile in cambio di eredità: applicabile il regime del prezzo-valore?

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Cessione immobile in cambio di eredità: in quali condizioni è previsto il regime del prezzo-valore? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 494 del 25 novembre 2019: è necessario includere nell'atto la valutazione relativa al bene.

Cessione immobile in cambio di eredità: applicabile il regime del prezzo-valore?

Cessione immobile in cambio di eredità: quali sono i requisiti per poter usufruire del regime prezzo-valore? La risposta all’interpello numero 494 del 25 novembre 2019 fornisce spiegazioni a riguardo: il regime può essere applicato ma è necessario includere la valutazione del bene nell’atto.

L’Agenzia delle Entrate concorda dunque con l’interpretazione del notaio che chiede chiarimenti riguardo alla rinuncia verso corrispettivo all’eredità di un soggetto, in cambio della piena proprietà di un appartamento.

A rendere chiaro il quadro sono i precedenti documenti di prassi citati dall’Agenzia delle Entrate e l’articolo 1, comma 497, della Legge numero 266 del 23 dicembre 2005, ovvero la Legge finanziaria del 2006.

I dettagli del documento.

Cessione immobile in cambio di eredità: applicabile il regime del prezzo-valore?

Cessione immobile in cambio di eredità, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali condizioni si può applicare il regime del prezzo-valore.

La risposta all’interpello numero 494 del 25 novembre 2019 chiarisce i requisiti: è necessario includere nell’atto la valutazione del bene a titolo di corrispettivo della rinuncia all’eredità.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 494 del 25 novembre 2019
Trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo dellarinuncia all’eredità -Applicabilità della disciplina del prezzo-valore ex art.1, comma 497,della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Il documento chiarificatore cita l’articolo 1, comma 497, della Legge finanziaria 2006, la numero 266 del 23 dicembre 2005, che prevede un’eccezione sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in alcuni casi specifici:

“per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio”

In questi casi la norma in questione stabilisce una differente base imponibile:

“la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito

Per l’applicazione del prezzo-valore che prevede il calcolo dell’imponibile sul valore catastale dell’immobile ed evita controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria è necessario indicare nell’atto il valore dell’immobile pattuito a titolo di corrispettivo.

Cessione immobile in cambio di eredità: quando è previsto il prezzo-valore? Il caso concreto del quesito

Il quesito del notaio che si rivolge all’Agenzia delle Entrate riguarda un caso di rinuncia all’eredità.

Nel caso specifico, sia il marito della defunta sia suo figlio rinunciano a vantaggio della figlia della defunta.

La rinuncia del fratello all’eredità, a nome proprio e per conto dei propri figli minorenni, avviene in cambio della proprietà di un appartamento.

Tale rinuncia ha dunque come corrispettivo la cessione di un immobile e nell’atto è stabilito che la figlia della defunta deve occuparsi del passaggio dello stesso al fratello.

Il notaio precisa inoltre che l’ultima residenza della madre è stata la Germania e la figlia è stata dichiarata unica erede per mezzo di un certificato di successione dal tribunale di Norimberga ed un certificato di successione europeo.

L’Agenzia delle Entrate, sposando la soluzione proposta, spiega che il regime prezzo-valore può essere applicato a condizione che venga inclusa nell’atto la valutazione del bene.

A supporto dei chiarimenti, il documento del 25 novembre 2019 richiama precedenti documenti di prassi, in linea con la soluzione prospettata:

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