Superbonus e cessione del credito: i chiarimenti sul divieto di frazionamento

Tommaso Gavi - Imposte

Dalla Commissione Finanze della Camera arrivano chiarimenti sul divieto di cessione parziale dei crediti relativi al superbonus e ai bonus edilizi: non si applica alla prima cessione e alle quote annuali delle agevolazioni. Nel caso di sconto in fattura l'impresa non potrà cedere frazioni del credito ricevuto

Superbonus e cessione del credito: i chiarimenti sul divieto di frazionamento

Ulteriori chiarimenti sul divieto di cessione parziale dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi arrivano dalla risposta della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati del 14 dicembre 2022.

Nel caso di prima comunicazione dell’opzione il credito può essere ceduto parzialmente ma solo nel primo passaggio, non può essere frazionato ulteriormente nelle successive cessioni.

Di contro, nel caso di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

In altre parole il frazionamento del credito è consentito soltanto nel per la prima cessione dal contribuente all’azienda o alle banche e agli intermediari finanziari.

La risposta della Commissione deriva dall’applicazione delle disposizioni del Decreto Sostegni ter e tiene conto dei precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus e cessione del credito: i chiarimenti sul divieto di frazionamento

La cessione del credito del superbonus e dei bonus edilizi continua a essere un tema caldo per gli sviluppi sulle misure per sbloccare il meccanismo e permettere l’utilizzo dei crediti incagliati.

Nella giornata di ieri il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata presso la Commissione VI Finanze della Camera, ha reso noti i dati relativi ai crediti bloccati nei cassetti fiscali di contribuenti, aziende e banche.

Nel complesso, i crediti relativi ai bonus edilizi per il periodo compreso tra ottobre 2020 e novembre 2022 ammontano a 99,4 miliardi di euro. Di questi, quelli relativi agli interventi che rientrano nel superbonus raggiungono i 52,1 miliardi di euro.

Mentre si lavora all’inserimento di misure per risolvere il problema dei crediti incagliati, che potrebbero arrivare con la legge di conversione del Decreto Aiuti quater, dalla Commissione VI Finanze della Camera arrivano chiarimenti sull’applicazione del divieto di cessione parziale del credito.

Tra i quesiti posti nell’interrogazione a risposta immediata di ieri, il numero 5-00129 a firma Del Barba chiede lumi sull’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 28 del Decreto Sostegni ter e sui possibili interventi per superare i vincoli e i divieti alla cessione del credito.

Nella risposta vengono richiamati il quadro normativo di riferimento e i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Con l’articolo 28 del Decreto Sostegni ter è stato inserito il comma 1-quater all’articolo 121 del decreto-legge n. 34, ovvero il Decreto Rilancio.

Tale disposizione prevede che non possano essere oggetto di cessioni parziale i crediti per i passaggi successivi a quello previsto con la prima comunicazione dell’opzione dell’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione deve essere effettuata seguendo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. numero 35873.

Chiarimenti sul tema sono stati forniti dalle FAQ del 19 maggio 2022 e dalla circolare del 27 maggio 2022 numero 19 dell’Amministrazione finanziaria.

Commissione Finanze della Camera - Resoconto dell’interrogazione a risposta immediata del 14 dicembre 2022
5-00129 Del Barba: Chiarimenti sulla cessione dei crediti fiscali.

Superbonus e cessione del credito: frazionamento consentito per le quote annuali e per la prima cessione

In linea generale è opportuno specificare che i chiarimenti relativi alle disposizioni sul divieto di frazionamento del credito si applicano per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate effettuate a partire dal 1° maggio 2022.

I documenti di prassi citati in precedenza hanno specificato che il divieto di cessione parziale del credito non si applica quando il frazionamento è legato alle quote annuali del credito, che nel caso del superbonus possono essere 4 o 5 a seconda della data di inizio dei lavori.

I crediti potranno quindi essere “frazionati” in 4 o 5 rate annuali e ciascuna annualità potrà essere ceduta a diversi soggetti senza incorrere nel divieto di cessione parziale del credito. Tali crediti potranno poi essere utilizzati in compensazione con modello F24, anche in modo frazionato.

Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale: a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco ne permette la tracciabilità.

Il divieto di cessione del credito, inoltre, non si applica alla prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla questione nella risposta viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;

in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.”

Quando viene effettuata la prima cessione, quindi, l’importo del credito può essere una porzione dell’intero credito maturato. Per le successive cessioni il credito non può essere frazionato.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto lo sconto in fattura, invece, l’azienda che riceverà il credito non potrà a sua volta cederlo in maniera frazionata.

Nella risposta della Commissione VI Finanze della Camera non sono stati forniti dettagli su possibili interventi per allargare le maglie della disposizione ma misure per sbloccare i crediti incagliati dovrebbero essere adottate con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Aiuti quater.

Dopo la votazione in Commissione, il testo dovrebbe riceve il via libera del Senato lunedì 19 dicembre o martedì 20 dicembre per poi passare alla Camera nelle prime settimane di gennaio.

I sessanta giorni entro cui deve essere approvata la legge di conversione hanno scadenza fissata al 17 gennaio 2023.

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