Cessione del credito indebita: da quale ufficio arriva l’atto di recupero?

Tommaso Gavi - Irpef

L'atto di recupero, nell'ipotesi di cessione indebita di un credito d'imposta e assenza del domicilio fiscale del beneficiario, deve essere emesso dall'ufficio di competenza del domicilio fiscale del cessionario. A stabilirlo è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Cessione del credito indebita: da quale ufficio arriva l'atto di recupero?

Nel caso di una cessione indebita di crediti d’imposta, se manca il domicilio fiscale del beneficiario, l’atto arriva dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza del domicilio fiscale del cessionario.

A stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2024, che stabilisce le regole da seguire.

Si deve tenere in considerazione il momento in cui è commessa la violazione.

Cessione del credito indebita: da quale ufficio arriva l’atto di recupero?

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2024 vengono stabilite le regole per individuare l’ufficio da cui arriverà l’atto di accertamento nel caso di cessione del credito indebita.

Il provvedimento prende le mosse da quanto stabilito dall’articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 5 giugno 2024
Regole per l’individuazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate compente per l’atto di recupero, nel caso di cessione del credito d’imposta indebita e assenza del domicilio fiscale del soggetto.

In linea generale l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria individuato è quello competente in ragione del domicilio fiscale del beneficiario al momento della commissione della violazione.

In assenza del domicilio fiscale, tuttavia, l’ufficio incaricato all’emissione dell’atto di recupero deve essere individuato da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, quello che è stato adottato ieri.

In mancanza del domicilio fiscale tale provvedimento stabilisce che la competenza:

“spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.”

Il luogo in cui è commessa la violazione è considerato il domicilio fiscale del cessionario al momento dell’utilizzo del credito.

Cessione del credito indebita: l’individuazione della competenza territoriale

Per individuare la competenza territoriale, in riferimento al luogo in cui è stata commessa la violazione, si deve fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

Nel documento sono individuate tutte le direzioni provinciali, suddivise Regione per Regione. Dal documento si può quindi risalire, facendo riferimento ai criteri spiegati in precedenza, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

In merito a tale individuazione nel caso di cessione del credito indebita, il provvedimento di ieri stabilisce che con successivi provvedimento possono essere integrate e modificate le previsioni del documento di prassi.

Non si escludono, quindi, ulteriori interventi sulle regole per l’individuazione dell’ufficio competente.

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