Cessione ecobonus edifici singoli, codice tributo e istruzioni per la compensazione sono l'oggetto della risoluzione n. 74/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2019
Cessione ecobonus, codice tributo e istruzioni per la compensazione in relazione ai lavori eseguiti su singole unità immobiliari sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019.
La cessione del credito corrispondente alle detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) è stata estesa anche alle spese sostenute per interventi in edifici singoli diversi dai condomini.
L’impresa alla quale è ceduto il credito potrà utilizzare l’importo in compensazione in 10 anni, stesso periodo di utilizzo della detrazione per il contribuente.
Nel modello F24 bisognerà indicare il codice tributo già esistente “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituito con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 in relazione alla cessione della detrazione per i lavori in condominio.
Cessione ecobonus, codice tributo e istruzioni per la compensazione tramite F24
Per esigenze di semplificazione, non è stato istituito un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito relativo alla cessione dell’ecobonus per i lavori effettuati in edifici singoli.
Le imprese cessionarie potranno quindi avvalersi del credito riconosciuto, da utilizzare in compensazione con modello F24, indicando il codice tributo:
- “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”
Le istruzioni sulla compilazione del modello F24 sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019
- Utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari, di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni
In sede di compilazione, il codice tributo 6890 dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Di particolare utilità sono le istruzioni relative alla compilazione del campo “anno di riferimento” del modello F24 che, spiega l’Agenzia delle Entrate:
“deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.”
Ad esempio quindi per le spese sostenute nel 2018 ed in caso di uso in compensazione della prima quota di credito, nel modello F24 l’impresa dovrà indicare l’anno di riferimento “2019”.
Per l’utilizzo invece della seconda quota, fruibile dal 2020, bisognerà indicare come anno di riferimento il 2020.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
Cessione credito ecobonus, accettazione online prima dell’uso in compensazione
Le regole e le modalità di cessione del credito relativo alle detrazioni dell’ecobonus spettanti per i lavori in edifici singoli sono state fornite dal provvedimento del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter usare il credito in compensazione, il cessionario dovrà accettare preventivamente il credito ceduto dal contribuente, utilizzando le funzionalità online presenti nell’area riservata del portale delle Entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i preventivi controlli automatizzati, per verificare che l’importo del credito utilizzando in compensazione non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.
In caso contrario, il modello F24 sarà scartato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione ecobonus, codice tributo e istruzioni per la compensazione