Cessione bonus affitto: le istruzioni per orientarsi tra utilizzo del credito e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato

Rosy D’Elia - Imposte

Cessione bonus affitto: dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni per orientarsi tra utilizzo e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato, modificati nel tempo. A fare luce sulle regole da seguire è la risposta all'interpello numero 153 del 23 marzo 2022.

Cessione bonus affitto: le istruzioni per orientarsi tra utilizzo del credito e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato

Cessione bonus affitto: le regole sull’utilizzo del credito di imposta nel rispetto dei limiti previsti per beneficiare degli Aiuti di Stato illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 153 del 23 marzo 2022.

Si sciolgono i dubbi sorti in seguito all’innalzamento delle soglie previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Focus sulle disposizioni del Decreto Rilancio che regola l’accesso all’agevolazione per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e il decreto MEF dell’11 dicembre 2021.

Cessione bonus affitto: le istruzioni per orientarsi tra utilizzo del credito e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’argomento arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che ha acquistato a ottobre 2022 un credito di imposta del bonus affitto previsto dall’articolo 28 del DL n. 34/2020 da un’altra società del gruppo a cui appartiene.

L’agevolazione rientra nel Quadro degli Aiuti di Stato Covid e di conseguenza chi ne beneficia deve rispettare condizioni e limiti previsti.

Il tetto massimo di aiuti che è possibile ricevere, però, è stato via via innalzato ed è proprio sull’estensione che sorgono i dubbi al centro della risposta all’interpello numero 153 del 23 marzo 2022.

Sotto la lente di ingrandimento è l’aumento della soglia da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti allo stesso gruppo, approvata a gennaio 2021.

Dal momento che la società ha utilizzato in compensazione solo una parte del credito acquistato, ritenendo di superare la soglia precedentemente prevista, si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di compensare nel 2021 la parte non fruita tenendo conto del nuovo limite.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha posto il suo veto, motivando la risposta con una serie di chiarimenti e una parziale rettifica rispetto a quanto affermato in precedenza.

In linea generale per orientarsi tra le regole del bonus affitto, su cessione e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato, bisogna tenere conto di un aspetto importante:

“La possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.

Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto”.

Cessione bonus affitto, come individuare la data di fruizione del beneficio per il rispetto delle soglie degli Aiuti di Stato

Nel motivare la sua posizione l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa alla base del bonus affitto e il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021 che fornisce istruzioni per il rispetto dei limiti previsti per beneficiare degli Aiuti di Stato.

Le regole per la fruizione del bonus affitto prevedono la possibilità di cedere il credito d’imposta a cui si ha diritto. Chi lo riceve può utilizzarlo in compensazione:

“Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Altro tassello fondamentale sono le disposizioni sulle soglie da rispettare per usufruire degli Aiuti di Stato, pari a:

  • 800.000 euro per impresa unica nel periodo dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 1.800.000 euro per impresa unica dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Fino al 30 giugno 2022 la cifra è fissata a 2.300.000 euro. Per verificare la possibilità di beneficiare di una soglia più alta è necessario inquadrare la data in cui è possibile collocare la fruizione del bonus affitto e incrociare le regole in vigore.

Per rispettare i massimali bisogna fare riferimento alla data in cui viene messo a disposizione del beneficiario il singolo aiuto, in questo caso il credito d’imposta per i canoni di locazione.

Il contribuente può scegliere di farla coincidere con:

  • data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31 dicembre 2021;
  • data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
    • data della maturazione;
    • data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
    • data di presentazione del modello F24.

Cessione bonus affitto e rispetto delle soglie degli Aiuti di Stato: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso analizzato, quindi, il bonus affitto potrebbe ricadere in due diversi periodi:

  • dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 con il limite più basso se si considera la data di approvazione della compensazione;
  • dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021, e quindi con il limite più alto, se si fa riferimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Ma, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 153 del 2022, tenendo conto delle regole alla base della fruizione del credito di imposta non è possibile beneficiare dell’innalzamento della soglia:

“Nell’ipotesi di cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, resta in vigore l’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, nello stabilire la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, impedisce al cessionario di beneficiare dell’innalzamento delle soglie di aiuto fruibili.

Nel caso prospettato la cessione risale al 14 ottobre 2020 e da ciò consegue l’impossibilità per il cessionario di compensare successivamente al 31 dicembre 2020 la quota di credito acquistata e non utilizzata”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 153 del 23 marzo 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 153 del 23 marzo 2022
Cessione del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda - Compensazione - Articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 - rettifica parziale della risposta n. 797 del 2021

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network