Dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione: riscatto e ricongiunzione

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS fornisce chiarimenti sulla posizione assicurativa per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione

Dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione: riscatto e ricongiunzione

Arrivano i chiarimenti INPS sulla costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione.

I cosiddetti “assicurati” possono inviare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo anche oltre i termini decadenziali originari.

Le indicazioni per gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010 e successivamente a tale data.

Dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione: riscatto e ricongiunzione

Con il messaggio n. 2802, pubblicato il 2 agosto 2024, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla gestione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione, i cosiddetti “assicurati”.

Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici cessati senza diritto a pensione per effetto delle modifiche legislative introdotte con l’articolo 12, comma 12-undecies, del DL n. 78/2010, le quali hanno abrogato, con effetto dal 31 luglio 2010, la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici di costituire la posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’AGO, senza oneri.

Come previsto nella nota INPDAP del 2010, gli “assicurati” possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo anche oltre i termini decadenziali originariamente stabiliti:

  • 90 giorni dalla cessazione dal servizio o risoluzione del rapporto di lavoro per le domande di riscatto e computo di periodi o di servizi ai fini pensionistici;
  • entro l’ultimo giorno di servizio per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi;
  • entro l’ultimo giorno di servizio per le domande di accredito figurativo per maternità;
  • almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età per le domande per il computo dei servizi e di riscatto;
  • entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio per le domande di riconoscimento del servizio militare.

Il nuovo messaggio dell’Istituto, dunque, fornisce ulteriori indicazioni per un’applicazione omogenea dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP.

Indicazioni per i cessati prima del 31 luglio 2010

Per i cessati prima del 31 luglio 2010, precisa l’INPS, la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa rimane possibile nel rispetto con le normative vigenti al momento.

Si tratta di un processo che avviene automaticamente al termine del rapporto di lavoro senza conseguimento del diritto a pensione, a meno che l’assicurato abbia già maturato l’anzianità contributiva minima necessaria per la pensione di vecchiaia.

Per le Casse come la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), la Cassa Pensioni Sanitari (CPS), la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) e la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), specifica inoltre l’INPS, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo può essere attivata solo su domanda dell’interessato.

Agli assicurati che intendono presentare la domanda per la pensione anticipata attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è richiesto il possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni alla data di cessazione.

Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, invece, nel caso in cui il requisito contributivo venga maturato in seguito a domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando l’applicazione della disciplina delle decorrenze, se prevista.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 2802/2024.

INPS - Messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024
Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010

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