Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari, con possibilità di procedere all'invio telematico oltre la scadenza del 16 marzo e, come di consueto, con l'invio del modello 770. Resta invece l'obbligo di consegna del modello CU entro la stessa scadenza prevista per i lavoratori dipendenti.
Certificazione Unica 2021, obbligo di invio anche per contribuenti forfettari e minimi.
Anche nel 2021, la scadenza per l’invio del modello CU 2021 relativo a redditi non interessati dalla messa a punto del 730 precompilato è fissata al termine per l’invio del modello 770, il 31 ottobre (martedì 2° novembre, cadendo di domenica ed essendo il lunedì un giorno festivo).
La scadenza ormai alle porte per l’invio all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica, fissata al 16 marzo 2021, assume carattere “opzionale” per i modelli CU relativi a minimi e forfettari. Resta invece unico il termine per la consegna al percipiente.
Anche minimi e forfettari nella certificazione unica 2021: scadenza con il modello 770
Così come la generalità delle CU dei lavoratori autonomi, anche quelle relative alle retribuzioni corrisposte ai contribuenti in regime dei minimi e dei forfettari potranno essere trasmesse con il modello 770.
La scadenza ultima per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è quindi fissata al 31 ottobre ma subisce una lieve proroga, cadendo in giorni festivi. La trasmissione potrà essere effettuata entro il termine del 2 novembre 2021.
Al lavoratore, però, la consegna deve essere effettuata entro il 16 marzo 2021, al pari di quanto previsto per le CU di lavoratori dipendenti e pensionati.
Ogni anno, tra i dubbi più frequenti vi è quello relativo all’obbligo o meno di compilazione della certificazione unica per i contribuenti in regime fiscale dei minimi e forfettari.
Appare utile quindi analizzare le istruzioni previste nel caso per quei contribuenti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA agevolata.
Molti si chiedono perché sia obbligatorio indicare in Certificazione Unica anche le somme dei contribuenti dei regimi fiscali agevolati, tenendo conto le somme e i compensi erogati per le partite Iva a regime dei minimi e forfettario sono esenti dal versamento della ritenuta d’acconto.
Sta di fatto che nelle istruzioni relative alla certificazione unica 2021 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate è previsto che essa debba contenere anche somme e compensi corrisposti a contribuenti minimi e forfettari.
Infatti, nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto, per il Fisco la Certificazione Unica 2021 serve come ulteriore strumento di controllo fiscale.
Certificazione unica 2021 e obblighi 770 per contribuenti ordinari, minimi e forfettari
A proposito degli obblighi dichiarativi, di certificazione unica e modello 770 ricordiamo innanzitutto il riferimento normativo essenziale in materia ovvero il d.p.r. 600/1973.
Detto questo, per comprendere bene tutta la materia sottostante a questo adempimento occorre partire dal presupposto che l’obbligo di certificazione unica per i compensi riguarda solo ed esclusivamente le fattispecie di cui al titolo III del d.p.r. 600/1973.
Si tratta quindi di certificare i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale, non sono soggetti a ritenuta (si pensi proprio al caso dei minimi e dei forfettari).
Certificazione unica 2021, 770 e quadro RS, ecco chi deve fare cosa:
Soggetti coinvolti | Obblighi Certificazione Unica e modello 770 |
---|---|
Ordinario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà sia CU 2021 che modello 770 |
Ordinario che fattura a minimo | Il minimo compilerà sia CU che modello 770 |
Ordinario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Minimo che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Forfettario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Il concetto fondamentale è che il contribuente forfettario - non essendo sostituto d’imposta - non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2021.
Inoltre, i compensi erogati nei confronti di un professionista in regime dei minimi vanno indicati nella certificazione unica 2021, ma non vanno riportati nel nuovo modello 770 poiché non soggetti a ritenuta d’acconto.
Compilazione certificazione unica minimi e forfettari
In ordine alla compilazione della CU per minimi e forfettari occorre prestare molta attenzione al codice da inserire.
Nella Certificazione Unica 2021 bisognerà diversi codici per le somme corrisposte ai forfettari e ai minimi:
- bisognerà usare il codice 7 nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- il codice 8 dovrà essere indicato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- il codice 12 dovrà essere utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari
L’Agenzia delle Entrate ha specificato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 che anche per minimi e forfettari bisognerà compilare il modello con compensi e somme percepite.
I dati dovranno essere inseriti nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica e bisognerà inserire tutte le informazioni su somme e compensi, ovvero:
- l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2020 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario.
Specifiche indicazioni anche nel caso opposto, ovvero quando sono contribuenti titolari di partita Iva in regime dei minimo o forfettari a dover erogare compensi ai professionisti ma con alcune importanti differenze.
Attenzione, nel caso in cui i compensi siano assoggettati a contributi previdenziali occorrerà procedere come segue:
- il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4% concorre alla formazione del compenso ed è da riportare in certificazione unica;
- il contributo integrativo relativo alle casse professionali, invece, non deve essere riportato perché non costituisce compenso.
Vediamo quali sono le regole per la compilazione della Certificazione Unica in questi specifici casi.
Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari. Il caso inverso
Quando sono i contribuenti con partita Iva in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario si verifica la situazione inversa.
Il contribuente titolare di partita Iva regime dei minimi ex DL 98/2011 opera come sostituto d’imposta e nel suo caso gli adempimenti necessari sono i seguenti:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2021 e del modello 770/2021.
Nel caso in oggetto bisognerà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute: i titolari di partita Iva in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano invece come sostituti d’imposta e le regole prevedono che all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:
- non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770.
L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:
- il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
- l’ammontare lordo del compenso erogato.
In caso di mancato o errato invio della Certificazione Unica 2021 è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari. Ecco perché
Come abbiamo già specificato all’inizio dell’articolo, il motivo per cui si è stabilito che anche per minimi e forfettari sia obbligatoria la Certificazione Unica 2021 risponde esclusivamente a motivi di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo è quello di permettere di verificare la corrispondenza tra i ricavi indicati nella dichiarazione modello Redditi persone fisiche e quanto invece risultante dalle Certificazioni Uniche predisposte dai sostituti d’imposta.
Ovviamente, in caso di mancata corrispondenza sono previste sanzioni ed il possibile avvio della fase di accertamento da parte del Fisco.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anche minimi e forfettari nella certificazione unica 2021