CU 2019, certificazione unica (ex modello CUD): tutte le informazioni su scadenza per l'invio del modello, istruzioni e novità. Ecco tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
CU 2019: scadenza in arrivo per la certificazione unica, l’ex modello CUD.
Tutti i dettagli in merito sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento dello scorso 15 gennaio, ha reso note le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica delle certificazione unica 2019.
I datori di lavoro dovranno rispettare la scadenza del 7 marzo per l’invio dei dati necessari ai fini della predisposizione del 730 precompilato.
Doppia (o meglio dire tripla) scadenza per la CU 2019, l’ex modello CUD:
- l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuato entro il 7 marzo;
- il 31 marzo 2019 è il termine per la consegna al lavoratore;
- viene confermato al 31 ottobre (insieme al modello 779/2019) l’invio delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Tra le novità che riguardano la certificazione unica 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma l’inserimento di un rigo ad hoc dedicato al credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai soggetti che hanno richiesto il prestito per l’Ape volontaria.
Tutti i dettagli nel modello di certificazione unica CU 2019 che di seguito si allega, con le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e le specifiche tecniche per l’invio telematico.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 15 gennaio 2019
- Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Certificazione Unica 2019: modello CU e istruzioni
Con il provvedimento del 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, accanto al modello di CU 2018 e CU sintetica, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio da effettuare entro la consueta scadenza.
- Modello certificazione unica 2019
- Scarica il modello di CU 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate
- Modello Certificazione Unica sintetica 2019
- Scarica il modello di CU sintetico 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate
- Istruzioni certificazione unica 2019
- Scarica le istruzioni per la compilazione della certificazione unica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
- Specifiche tecniche trasmissione telematica della CU 2019
- Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione Unica 2019 per i redditi di lavoro dipendente/assimilati, di lavoro autonomo/provvigioni e diversi e locazioni brevi
Così come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello di CU 2019, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’ex CUD dovrà essere effettuato entro la scadenza del 7 marzo per tutti i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi che saranno inseriti all’interno del modello 730 precompilato.
La certificazione unica 2019 (l’ex modello CUD) dovrà essere consegnata e rilasciata al lavoratore percipiente entro il 31 marzo.
Come ormai da prassi, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019.
Si tratta della certificazione unica degli autonomi per la quale si avrà a disposizione una scadenza più lunga.
Certificazione Unica 2019, dati da trasmettere e novità nel modello
Tra le principali novità, nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. Ape volontaria) previsto dalla legge n. 232/2016.
Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.
Per quanto riguarda i dati da trasmettere, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ricorda che l’invio della CU 2019 è obbligatorio ai fini di attestare:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2018 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione Unica 2019: scadenza, modello e istruzioni