Cartelle notificate prima della sospensione Covid, il pignoramento non può avvenire senza l'avviso di pagamento entro 5 giorni previsto nel caso in cui sia passato più di un anno dalla notifica degli atti. Lo ha confermato il Ministero dell'Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata del 20 ottobre 2021.
Anche per le cartelle notificate prima della sospensione dell’attività di riscossione dovuta al Covid il pignoramento può avvenire solo dopo che il contribuente ha ricevuto l’avviso di pagamento entro 5 giorni, secondo la regola canonica che si applica nel caso in cui sia passato più di un anno dalla notifica degli atti.
Questa tabella di marcia, infatti, non è stata messa in pausa dalla pandemia. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata del 20 ottobre 2021, dopo aver sentito il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Cartelle notificate prima della sospensione Covid, pignoramento solo dopo avviso di intimazione
L’attività di riscossione è ripartita dal 1° settembre 2021, dopo una lunga pausa dovuta al Covid, con un impatto sulla tabella di marcia che non è sempre di immediata lettura.
Dallo stop prolungato, infatti, sorgono i dubbi anche sull’applicazione dell’articolo 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
Il testo recita:
“2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Il termine di un anno deve considerarsi congelato dalla sospensione dovuta al Covid cominciata a partire dall’8 marzo 2020, e ancora prima dal 21 febbraio per i contribuenti che si trovano nella prima zona rossa dell’emergenza Covid?
È questo l’interrogativo che sorge.
A scioglierlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dal sottosegretario Federico freni, durante le interrogazioni a risposta immediata del 20 ottobre 2021.
Sono diverse le tabelle di marcia messe in stand by dalla pandemia, ma per la decorrenza del termine di 12 mesi dalla notifica della cartella di pagamento che fa scattare l’avviso di intimazione non è stata prevista alcuna sospensione.
Cartelle notificate prima della sospensione Covid, regole ordinarie per l’avviso di intimazione
La conta dei giorni, quindi, per l’applicazione di questa regola non si è fermata.
“Si evidenzia che, prima di avviare l’espropriazione forzata, il suddetto avviso di intimazione debba essere notificato non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data di inizio della sospensione emergenziale di cui al citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020(21 febbraio ovvero 8 marzo 2020), un anno senza che fosse stata avviata l’esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato”.
Sottolinea Federico Freni.
Dal punto di vista pratico, quindi, il MEF dopo essersi confrontato con l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che l’ultimatum dei 5 giorni riguarda sia i contribuenti destinatari di una cartella di pagamento più vecchia di un anno alla data del 21 febbraio o dell’8 marzo 2020 sia quelli che hanno ricevuto una cartella di pagamento arrivata prima della pausa e invecchiata durante i mesi di emergenza Covid.
I cittadini che all’inizio dello stop alla riscossione avevano ricevuto la notifica degli atti non possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni previsto dalle regole ordinarie nel caso in cui sia passato più di un anno.
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