Legittima la cartella di pagamento, anche se non riporta il calcolo degli interessi ma soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, tale da consentire un'agevole determinabilità dei criteri di calcolo da parte del debitore.
La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso.
L’obbligo motivazione deve ritenersi assolto anche nell’ipotesi in cui la cartella rechi soltanto l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, tale da consentire un’agevole determinabilità dei criteri di calcolo da parte del debitore che si risolve nel calcolo in una mera operazione matematica.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 32488 dell’8 novembre 2021.
Il contenuto della sentenza - La controversia riguarda l’impugnazione da parte di una società di capitali di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo degli interessi residui sull’IRES relativa all’anno d’imposta 2006.
La causa giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, a conferma della sentenza di primo grado, respingeva l’appello della società sul presupposto che la cartella di pagamento contenesse una chiara esplicazione circa le modalità di calcolo degli interessi moratori.
La contribuente ha impugnato le sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando violazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento contenesse l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente e lo hanno rigettato.
Nella sentenza in commento i giudici di legittimità hanno richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso.
La ratio di tale principio trova giustificazione nel fatto che la cartella di pagamento è un provvedimento amministrativo e, in quanto tale, deve essere adeguatamente motivato, anche con riferimento alla determinazione degli interessi maturati sul debito tributario, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.
Partendo da tale assunto, la Cassazione ha fornito indicazioni circa il profilo motivazionale concernente il calcolo degli interessi.
Si premette, a riguardo, che l’art. 20 del D.P.R. 602/1973 sancisce le regole per la quantificazione degli interessi dovuti fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell’ente impositore, prevedendo che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi (attualmente al tasso del 4 per cento annuo).
Per quanto attiene, invece, agli interessi moratori per il ritardato pagamento (oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella), il successivo art. 30 prevede che si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Ciò premesso i giudici di legittimità hanno osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta.
Di conseguenza, il riferimento all’iscrizione a ruolo, all’atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all’entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso in questione la cartella di pagamento racchiudeva elementi idonei a verificare la correttezza del computo del credito tributario, enunciando l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori con un’agevole determinabilità dei criteri di calcolo, ed è pertanto da ritenersi legittima.
A ben vedere la decisione in commento si pone in contrasto con precedenti pronunce di legittimità secondo cui la mancata allegazione dei criteri di calcolo degli interessi, al pari di una indicazione sommaria e non analitica, costituirebbe una violazione grave al diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (cfr. fra tutte Cass. 2662/2018).
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